Cassazione Civile, Ordinanza n. 32353/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, per l'anno 2012, dell'esenzione dal ticket sanitario in favore dei familiari del ricorrente, con conseguente intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione e impugnata davanti al giudice civile. Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione e chiedeva anche l'annullamento della intimazione notificata nel 2017. In appello la domanda è stata respinta perché non risultava provato il possesso dei requisiti reddituali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per omessa pronuncia su specifici motivi di appello, assumendo di non aver potuto comprendere le ragioni della pretesa dell'ASL per carenza degli elementi essenziali della richiesta; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero attribuito valore probatorio a mere dichiarazioni dell'ASL e avessero ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, in particolare autocertificazione e ISEE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte della dedotta omessa motivazione, in concreto lamentava un'omessa pronuncia senza però censurare correttamente la violazione dell'art. 112 c.p.c. e senza riprodurre in ricorso gli atti e i motivi di appello necessari per consentire il controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto perché la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata, ipotesi non ricorrente; inoltre non era configurabile una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi in realtà di contestazione della valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile in cassazione. La Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito circa l'inidoneità dell'autocertificazione e dell'ISEE a dimostrare la situazione reddituale richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nn. 3 e 5; n. 3, n. 4 e n. 5
I motivi di ricorso devono essere correttamente ricondotti ai vizi dedotti; non è ammissibile prospettare come omessa motivazione una censura che in concreto riguarda l'omessa pronuncia senza articolare il relativo vizio processuale.
I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono essere assolti nel ricorso stesso, con specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
La censura di omessa pronuncia richiede una specifica deduzione del vizio; non basta lamentare genericamente difetti di motivazione.
La violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia addossato l'onere alla parte diversa da quella gravata secondo legge; non se si contesta la valutazione delle prove.
La violazione di tali norme in cassazione è deducibile solo in casi di utilizzo di prove non dedotte o fuori dai limiti legali, oppure di attribuzione a prove legali di un regime di valutazione errato; non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione istruttoria.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater e art. 1-bis dello stesso articolo 13
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di omessa pronuncia deve essere specificamente articolata come violazione dell'art. 112 c.p.c., con puntuale indicazione del motivo di merito trascurato e con riproduzione del suo contenuto essenziale.
- Il ricorso è inammissibile quando si fonda su atti o documenti non trascritti o non adeguatamente localizzati nel fascicolo, poiché la Corte di cassazione non può procedere a una ricerca autonoma del materiale processuale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- Gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono una rivalutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non acquisite ritualmente oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che tali non sono.
- La documentazione autodichiarativa o derivata da dati comunicati dalla stessa parte può essere ritenuta inidonea a provare requisiti reddituali quando il giudice di merito ne escluda l'efficacia dimostrativa con apprezzamento non sindacabile in cassazione.
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