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Sentenza

Sentenza n. 3990/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 28.11.2025, prot. P -OMISSIS-, con cui è stato espresso “parere non favorevole” all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 4.11.2025, quest’ultima relativa alla pratica n. -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della deliberazione del Comitato di Presidenza del 19.11.2025 e del parere della Quarta Commissione del CSM del 10.11.2025.

Giustizia amministrativa202515508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, espresso mediante parere non favorevole, sull’istanza di accesso agli atti della procedura di valutazione di professionalità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organo di autogoverno della magistratura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, magistrata sottoposta alla procedura per il conseguimento della settima valutazione di professionalità, ha impugnato il provvedimento del CSM che aveva espresso parere non favorevole sulla sua istanza di accesso al fascicolo della procedura, comprendente anche verbali, dichiarazioni di voto e documentazione istruttoria. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle disposizioni del d.lgs. 160/2006 e delle circolari del CSM in materia di partecipazione e accesso del magistrato sottoposto a valutazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti di autovincolo ed errore nei presupposti. Ha sostenuto che l’accesso fosse indispensabile per l’esercizio delle facoltà difensive e partecipative, prima della conclusione della procedura. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 22 ss. della l. 241/1990 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., affermando la necessità di conoscere gli atti sia per partecipare al procedimento sia per un’eventuale tutela giurisdizionale. Nel corso del giudizio il CSM ha comunicato che la Quarta Commissione aveva disposto l’audizione della ricorrente, informandola della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie fino a sette giorni prima dell’audizione. La ricorrente ha contestato che l’accesso fosse effettivamente garantito, richiamando difficoltà di accesso alla piattaforma informatica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, respingendo la richiesta dell’Amministrazione di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha distinto i due istituti: la cessazione della materia del contendere presuppone una soddisfazione piena, integrale e irretrattabile dell’interesse sostanziale azionato; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando una situazione nuova, di fatto o di diritto, rende inutile la decisione perché impedisce o priva di utilità il conseguimento del bene della vita. Nel caso concreto, la sopravvenuta comunicazione del CSM aveva rimosso ogni limite all’accesso, senza restrizioni quanto ai contenuti, e aveva accordato alla ricorrente un termine ampio per esercitarlo, superiore al termine previsto dall’art. 25 l. 241/1990. Pertanto, l’assetto degli interessi era mutato in senso opposto rispetto al provvedimento impugnato e non residuava un interesse attuale alla sua rimozione. Le difficoltà informatiche dedotte dalla ricorrente sono state ritenute non provate e comunque irrilevanti rispetto alle modalità tipiche di esercizio dell’accesso, consistenti nell’esame e nell’estrazione di copia dei documenti. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dall’Amministrazione quale fondamento della richiesta di cessazione della materia del contendere; il TAR ha ritenuto non integrata una soddisfazione piena e irretrattabile dell’interesse azionato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    Applicato dal TAR perché la sopravvenuta riapertura dell’accesso ha privato la ricorrente dell’interesse attuale alla rimozione del diniego impugnato.

  • art. 25 l. 241/1990

    il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge

    Individua le modalità tipiche di esercizio dell’accesso; le difficoltà informatiche dedotte dalla ricorrente non hanno inciso sulla concreta attuazione del diritto riconosciuto.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento del diritto di accesso documentale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla necessità di conoscere gli atti del procedimento.

  • art. 10-bis, comma 4, d.lgs. 160/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di procedimento di valutazione professionale.

  • art. 11-bis d.lgs. 160/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di valutazione professionale.

  • art. 15, comma 4, circolari CSM n. 21578 del 15 novembre 2024 e n. 20691 dell’8 ottobre 2007

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell’accesso e della partecipazione nella procedura di valutazione professionale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente, pienamente e irretrattabilmente l’interesse sostanziale azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una situazione di fatto o di diritto nuova che rende inutile la rimozione dell’atto impugnato, anche senza una piena e irretrattabile soddisfazione del bene della vita richiesto.
  • La comunicazione della facoltà di prendere visione ed estrarre copia senza limitazioni contenutistiche, accompagnata dalla concessione di un termine adeguato per esercitare l’accesso, può rendere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il precedente diniego di accesso.
  • Le modalità normativamente tipiche dell’accesso documentale sono l’esame e l’estrazione di copia dei documenti; inconvenienti informatici non provati, o comunque estranei a tali modalità, non conservano l’interesse alla decisione sul precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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