Cassazione Civile, Ordinanza n. 09356/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di crediti maturati da una casa di cura privata verso una azienda sanitaria locale per prestazioni assistenziali rese nel periodo gennaio-dicembre 2008, crediti poi ceduti a una società di factoring. La cessionaria aveva notificato la cessione alla ASL e agito per il pagamento di euro 482.189,74. I giudici di merito hanno ritenuto che la cessione non fosse opponibile alla ASL perché, in base alla clausola contrattuale inserita nel rapporto tra casa di cura e ASL, l'ente aveva soltanto facoltà di accettare la cessione entro 30 giorni e tale accettazione non era intervenuta; inoltre la ASL aveva già pagato il credito al cedente, liberandosi del debito. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 1260 c.c. e degli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, sostenendo che il patto di incedibilità non fosse opponibile alla cessionaria che non lo conosceva, che dovesse applicarsi il meccanismo del silenzio-assenso richiamando la disciplina bancaria e l'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006, e che la notifica della cessione avesse reso nota all'amministrazione la nuova titolarità del credito; 2) violazione delle norme sulla rilevabilità d'ufficio della nullità e sull'art. 1341 c.c., censurando la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello con cui erano state prospettate nullità della clausola di cessione, asseritamente meramente potestativa, sine die e vessatoria, nonché l'applicazione della disciplina bancaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, e il secondo motivo inammissibile; ha quindi confermato il rigetto della domanda della cessionaria, rilevando che la clausola contrattuale richiamava espressamente gli artt. 69 e 70 del r.d. 2440/1923 e subordinava l'opponibilità della cessione alla espressa accettazione della ASL, necessaria in forma scritta, non risultata mai intervenuta; ha inoltre ribadito che il pagamento effettuato dalla ASL al cedente la liberava dal debito, escludendo la legittimazione attiva della cessionaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la cessione fosse opponibile alla ASL in mancanza di espressa accettazione prevista dalla clausola contrattuale che richiamava gli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, ritenendo corretto il pagamento eseguito dall'ente al creditore originario. Ha dichiarato inammissibili le censure nuove o non specificamente autosufficienti in ordine alla conoscenza della clausola, alla nullità della pattuizione, alla disciplina bancaria e alla mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo ove dovuto.
Norme richiamate
La cessione del credito è, in linea generale, consentita, ma il caso concreto è stato risolto sulla base della clausola contrattuale che subordinava l'opponibilità della cessione all'espressa accettazione della ASL.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Norma eccezionale riferita alla sola amministrazione statale; non è applicabile analogicamente agli enti non statali, ma nel caso di specie è stata richiamata espressamente nel contratto tra le parti.
art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Per i rapporti di durata con la pubblica amministrazione richiede, ai fini dell'efficacia della cessione, notificazione e espressa accettazione dell'amministrazione ceduta.
In appello non sono ammissibili eccezioni o questioni nuove non ritualmente introdotte in primo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i fatti su cui si fondano le censure, specie quando si deducono nullità rilevabili d'ufficio.
art. 117 d.lgs. n. 163/2006
La ricorrente lo invocava per sostenere l'applicazione del silenzio-assenso nelle cessioni di credito verso la P.A.; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità e non decisiva nel caso concreto.
La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose comporta nullità, ma la deduzione in cassazione richiede che i presupposti di fatto risultino già dagli atti e siano specificamente indicati.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità di una condizione meramente potestativa; la Corte non ha accolto la censura per difetto di specificità e autosufficienza.
La nullità è rilevabile d'ufficio, ma solo se la questione si fonda su elementi tempestivamente allegati e risultanti dagli atti.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla tardività; la Corte ha comunque ritenuto inammissibili le questioni nuove.
La ricorrente lo ha evocato nelle critiche alla decisione d'appello; la Corte non ha ravvisato vizi decisivi.
Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nelle cessioni di credito verso una pubblica amministrazione, quando il contratto prevede espressamente che l'opponibilità della cessione sia subordinata all'accettazione dell'ente ceduto, l'assenza di tale accettazione rende la cessione non opponibile al debitore ceduto, con conseguente insussistenza della legittimazione attiva del cessionario.
- La clausola contrattuale che richiama gli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923 può essere interpretata come introduzione di un quid pluris rispetto alla disciplina codicistica, richiedendo una espressa manifestazione di consenso dell'amministrazione ceduta e quindi una forma scritta dell'adesione.
- Il pagamento del credito al cedente, quando la cessione non sia opponibile al debitore ceduto, libera quest'ultimo dal debito e impedisce al cessionario di pretendere il pagamento.
- In cassazione non sono esaminabili profili di censura fondati su allegazioni o questioni nuove non ritualmente introdotte nei gradi di merito, e la deduzione della nullità non esonera la parte dagli oneri di allegazione e di specifica indicazione degli atti rilevanti.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale e delle clausole vessatorie non elimina il requisito che i fatti costitutivi della nullità risultino già dagli atti di causa e siano specificamente riportati nel ricorso.
- L'evocazione di discipline speciali o di regole sul silenzio-assenso non è sufficiente a fondare l'accoglimento della censura se il ricorso non chiarisce in modo specifico i presupposti di fatto e il fondamento processuale della loro deducibilità.
- rami
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