Cassazione Civile, Ordinanza n. 28627/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto alcuni terreni. Il promissario acquirente aveva convenuto in giudizio i promittenti venditori chiedendo, in via principale, una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del definitivo di vendita; in subordine, l’accertamento dell’inadempimento dei convenuti e la loro condanna alla restituzione del doppio della caparra asseritamente versata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale ritenendo prescritto il diritto al trasferimento e, in relazione alle somme versate, aveva qualificato quanto acquisito dai convenuti come corrispettivo per l’inadempimento della parte attrice. In appello la domanda principale veniva comunque rigettata, mentre veniva accolta solo la domanda subordinata di restituzione del prezzo/acconto, con condanna dei convenuti alla restituzione di euro 10.500. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: 1) violazione dell’art. 2932 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe erroneamente trascurato che il bene promesso era un terreno e non un fabbricato, e che il certificato di destinazione urbanistica avrebbe potuto essere prodotto in appello; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello, nel quantificare la somma da restituire, non avrebbe considerato ulteriori versamenti asseritamente pacifici e non contestati (versamenti in lire e in contanti), dedotti anche in appello. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per intervenuta acquiescenza tacita alla parte della sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., essendo incompatibile con la volontà di impugnare la richiesta di esecuzione della condanna restitutoria; il secondo perché l’atto di appello limitava in concreto la censura alle somme versate tramite bonifico, sicché correttamente la Corte territoriale aveva liquidato solo euro 10.500, corrispondenti ai bonifici risultanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, per il primo motivo, che il ricorrente aveva posto in essere un comportamento commissivo incompatibile con la volontà di impugnare il rigetto della domanda principale ex art. 2932 c.c., integrando così acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. Per il secondo motivo, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente limitato la restituzione alle somme effettivamente dedotte nei motivi di appello e risultanti come pagate a mezzo bonifico, escludendo gli ulteriori versamenti allegati solo in modo non decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare non è esaminabile in cassazione quando la parte sia incorsa in acquiescenza tacita alla statuizione di rigetto della domanda principale.
L’acquiescenza può essere anche tacita e si desume da atti incompatibili con la volontà di impugnare, non solo da una rinuncia espressa.
Il vizio di violazione di legge è stato dedotto ma dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dall’acquiescenza sulla statuizione impugnata.
Il motivo è inammissibile quando la censura sul fatto decisivo non supera il limite del devolutum e non incide sulla concreta base della decisione impugnata.
La censura sulla mancata considerazione di fatti pacifici non è scrutinabile se la quantificazione della restituzione si fonda sui soli versamenti effettivamente dedotti e pertinenti in appello.
I documenti depositati con la memoria sono stati ritenuti inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’acquiescenza alla sentenza impugnata può essere tacita e si configura quando la parte compie atti positivamente incompatibili con la volontà di impugnare, anche se non vi è una rinuncia espressa al gravame.
- In sede di legittimità non può essere utilmente censurata la statuizione che si è già definitivamente consoldata per acquiescenza della parte.
- La censura sulla quantificazione di una somma può essere accolta solo se i fatti o i versamenti dedotti risultano effettivamente devoluti al giudice di merito e incidono sulla ratio della decisione; non basta una generica allegazione in appello se le conclusioni e i motivi circoscrivono il thema decidendum.
- Il giudice di merito può limitare la restituzione alle sole somme specificamente provate o specificamente dedotte come oggetto della domanda o dell’impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.
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