Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il giudizio trae origine dal rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale e, nella stessa data della notifica di tale diniego, dall'adozione di un decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, seguito da provvedimento del Questore di esecuzione coattiva e dalla convalida del Giudice di Pace. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 13, commi 4 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo che non ricorrevano i presupposti per l'accompagnamento immediato alla frontiera e che il giudice avrebbe dovuto verificare la possibilità di concedere un termine per la partenza volontaria; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, lamentando l'omesso esame della sua integrazione socio-lavorativa quale profilo rilevante ai fini del divieto di espulsione; con il terzo ha invocato la violazione dell'art. 4 della direttiva 2011/95/UE per omessa cooperazione istruttoria e mancata valutazione degli elementi acquisiti, inclusi quelli contenuti nel parere della Commissione territoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che il giudice della convalida deve verificare in concreto la sussistenza di una delle ipotesi tassative che legittimano l'accompagnamento immediato alla frontiera e motivare sul punto; nel caso esaminato, il Giudice di Pace si era limitato a richiamare in modo apodittico la legittimità del provvedimento amministrativo, senza accertare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. Poiché, al momento della decisione della Cassazione, era ormai decorso il termine perentorio per la convalida, il provvedimento impugnato è stato cassato senza rinvio. Le spese, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidate dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998
"L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"
L'accompagnamento coattivo alla frontiera è consentito solo nei casi tassativamente previsti dalla norma.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
"Si configura il rischio di fuga ... qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze"
Il rischio di fuga va accertato caso per caso dal prefetto sulla base di circostanze tipizzate.
art. 13, commi 5, 5.1 e 5.2, d.lgs. 286/1998
Se non ricorrono le condizioni per l'accompagnamento immediato, deve essere informata la facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria; l'esecuzione coattiva interviene solo in mancanza di tale richiesta o in caso di violazione delle misure previste.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
"Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso."
Il giudice della convalida deve controllare in concreto termini e presupposti legali dell'accompagnamento e motivare specificamente la decisione.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla difesa come norma che impone di valutare eventuali condizioni ostative all'espulsione connesse alla tutela della vita privata e familiare.
art. 8 CEDU
Invocato per sostenere che la situazione socio-lavorativa dello straniero rientrasse nella sfera protetta del rispetto della vita privata e familiare.
art. 4 direttiva 2011/95/UE
Richiamato in relazione all'obbligo di cooperazione istruttoria nell'esame degli elementi forniti dall'interessato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di dedotta violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
Il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va liquidato secondo la procedura prevista dalla norma.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
In caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione delle spese va chiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il giudice non può limitarsi a recepire la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma deve verificare in concreto la ricorrenza di una delle ipotesi tassative che consentono l'esecuzione coattiva.
- La convalida ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 richiede un decreto motivato che dia conto dell'osservanza dei termini e della sussistenza dei presupposti legali dell'accompagnamento.
- Se non ricorrono le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, deve essere considerata la disciplina della partenza volontaria; l'esecuzione coattiva è legittima solo nei casi previsti dalla legge.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione del provvedimento per difetto dei presupposti della convalida, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In caso di cassazione senza rinvio per decorso del termine perentorio di convalida, il provvedimento impugnato viene eliminato senza necessità di nuova decisione di merito.
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