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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14993/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Russo era stato convenuto da Carrozza per il risarcimento di danni subiti da locali commerciali a seguito di un nubifragio. Carrozza contestava che i lavori edilizi eseguiti da Russo su una caditoia/proprietà di fronte ai locali avevano ridotto la capacità di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e quindi causato l'allagamento. Russo negava di aver compromesso il sistema di convogliamento idrico, eccepiva l'eccezionalità delle precipitazioni e la possibile responsabilità del Comune per la proprietà dell'area della caditoia, e censurava l'uso, da parte della Corte territoriale, della consulenza tecnica d'ufficio senza aver adeguatamente considerato le osservazioni del consulente di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il vizio relativo all'accoglimento acritico della consulenza tecnica d'ufficio: il ricorrente non ha specificato le obiezioni tecniche in modo tale da consentirne la verifica e la Corte territoriale ha comunque esaminato le contestazioni, rilevando tra l'altro che la caditoia di Russo era la più funzionale al sistema di deflusso e che la documentazione contraria non era pertinente ai tempi rilevanti. Sul secondo motivo ha reputato infondata la censura sulla mancata verifica della proprietà comunale: anche ammessa una possibile corresponsabilità dell'ente, la domanda era diretta al proprietario della caditoia e la Corte di merito ha in sostanza affermato la responsabilità custodiale del proprietario per l'inefficienza della cosa; inoltre le precipitazioni integrano il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo se dimostrate come eccezionali con dati pluviometrici specifici. La quantificazione del danno basata sulla consulenza tecnica d'ufficio è stata confermata. La Corte ha inoltre disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Rilevanza dei limiti di sindacato in Cassazione sulla motivazione e sull'utilizzo delle prove tecniche; la Corte ha chiesto specificità nelle censure rivolte alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e ha ritenuto nonspecifiche le obiezioni del ricorrente

  • art. 2051 c.c.

    Applicata come fondamento della responsabilità custodiale: il proprietario della cosa (la caditoia) può essere ritenuto responsabile se la cosa, nello stato in cui si presentava al momento dell'evento, ha reso possibile il danno; le precipitazioni costituiscono caso fortuito solo se eccezionali e dimostrate con dati pluviometrici

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rinvio alla disposizione sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469

    Richiamata per il principio secondo cui un ricorso è aspecifico se non indica con chiarezza le obiezioni tecniche da verificare, con conseguente inammissibilità di censure vaghe sulle conclusioni peritali

  • Cass., 01/02/2018, n. 2482

    Richiamata per il principio che l'eccezionalità delle precipitazioni deve essere accertata con indagine basata su dati pluviometrici riferiti al contesto specifico

  • Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 548/2019 (30/05/2019)

    Decisione di merito confermata nella parte essenziale: accertamento della riduzione della capacità di intercetto dopo i lavori di Russo e conferma della quantificazione del danno sulla base della consulenza tecnica d'ufficio

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una consulenza tecnica d'ufficio è necessario indicare con precisione le obiezioni tecniche e fornire elementi che ne consentano la verifica; censure vaghe o generiche saranno dichiarate aspecifiche e possono portare a inammissibilità o insuccesso.
  • La responsabilità per i danni causati da una cosa (art. 2051 c.c.) può essere affermata sul rilievo dell'inefficienza della cosa stessa nello stato in cui si trovava al momento del fatto: non è necessario dimostrare un errore tecnico negli interventi se la conseguente inefficienza è causa del danno.
  • Per escludere la responsabilità per caso fortuito (precipitazioni) è necessario provare l'imprevedibilità/eccezionalità dell'evento mediante dati pluviometrici storici e contestualizzati al luogo e al tempo dell'evento; la semplice affermazione dell'eccezionalità non è sufficiente.
  • La possibile responsabilità o corresponsabilità di terzi (es. ente comunale) deve essere tempestivamente e specificamente invocata nel giudizio: se la domanda è formulata contro il proprietario della cosa, la mancata evocazione del terzo rende inefficace l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, salvo che dal modo in cui è formulata la domanda emerga diversamente.
  • In appello e in Cassazione la valutazione tecnica dei fatti difficilmente è ribaltata se il giudice di merito ha motivato sul punto e le critiche tecniche del ricorrente non risultano specifiche o supportate da prove contrarie adeguate.

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