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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20258/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di investimento in strumenti derivati conclusi tra una società e una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La società aveva chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto quadro e delle operazioni di investimento, con conseguente restituzione delle somme versate, e in via subordinata la declaratoria di responsabilità precontrattuale e di grave inadempimento della banca, con risoluzione dei contratti. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibili le domande verso la banca in LCA, aveva escluso la legittimazione passiva della società cessionaria del rapporto di conto corrente e aveva rigettato le restanti domande, ritenendo non provati i presupposti fattuali delle dedotte violazioni della disciplina sui servizi di investimento e dei contratti fuori sede. In cassazione la società investitrice ha proposto sei motivi: violazione dell'art. 31 TUF per mancata iscrizione all'albo del promotore; nullità della sentenza per motivazione apparente e per la valutazione delle testimonianze sulla conclusione dei contratti fuori sede; violazione dell'art. 30 TUF sull'asserita irrilevanza dell'assenza di effetto sorpresa; nullità per incapacità a testimoniare di un teste; violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 per omessa specificazione delle ragioni dell'inadeguatezza delle operazioni; e, in via condizionata, contestazione della esclusione della legittimazione passiva della società cessionaria dei crediti deteriorati. La banca cessionaria ha proposto ricorso incidentale insistendo sul difetto di titolarità passiva in base al D.L. n. 99/2017 e al contratto di cessione, sostenendo che i debiti da commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate e le connesse violazioni della normativa sugli investimenti erano esclusi dal perimetro ceduto. La società di gestione degli attivi ha resistito sostenendo che fosse improcedibile o comunque infondata la pretesa nei suoi confronti, limitata al rapporto di conto corrente e non al contenzioso sugli investimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della banca cessionaria, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande della società investitrice nei confronti della banca cessionaria. Ha inoltre rigettato il sesto motivo del ricorso principale nei confronti della società cessionaria dei crediti deteriorati, assorbendo il resto. Le spese tra la società investitrice e la banca cessionaria sono state compensate, mentre la società investitrice è stata condannata alle spese in favore della società di gestione degli attivi. È stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha affermato che, nel perimetro della cessione ex D.L. n. 99/2017, i debiti e le passività derivanti da, o connessi con, la commercializzazione di azioni/obbligazioni subordinate o con violazioni della disciplina sui servizi di investimento restano esclusi dalla cessione, con conseguente difetto di titolarità passiva della banca cessionaria nel relativo contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 31 TUF

    La censura della società investitrice è stata superata dall'accoglimento del ricorso incidentale della banca cessionaria; la Corte non ha ritenuto di fondare la nullità del contratto quadro su questa disposizione, perché la decisione è stata assorbita dalla questione della titolarità passiva della banca cessionaria e, comunque, la disciplina invocata non conduceva all'accoglimento della domanda.

  • art. 30 TUF

    La Corte di merito aveva escluso la sua applicazione ai contratti di investimento valorizzando l'assenza di un effetto sorpresa; la censura è rimasta assorbita dal rigetto delle domande per difetto di titolarità passiva della banca cessionaria.

  • art. 21 della delibera Consob n. 11522/1998

    Richiamato nel giudizio di merito per escludere la violazione degli obblighi informativi, ma le relative censure sono state assorbite dall'esito sulla titolarità passiva.

  • art. 29 della delibera Consob n. 11522/1998

    Invocato per sostenere che la mera segnalazione di inadeguatezza non bastasse senza indicare le ragioni dell'inopportunità dell'operazione; anche tale motivo è risultato assorbito.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione di attendibilità/incapacità di taluni testimoni, ma le doglianze non sono state esaminate nel merito perché assorbite.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente o contraddittoria sulla prova della stipulazione fuori sede; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale usata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 25 giugno 2017, n. 99

    "Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate"

    È norma speciale che deroga all'art. 2560 c.c. e delimita il perimetro della cessione: i debiti e le passività connesse alla commercializzazione di strumenti partecipativi/subordinati e alle violazioni della disciplina sui servizi di investimento restano esclusi, con conseguente difetto di titolarità passiva della banca cessionaria nel relativo contenzioso.

  • art. 3, comma 2, D.L. 25 giugno 2017, n. 99

    Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi dopo la pubblicazione della notizia della cessione; il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    È norma generale ritenuta non applicabile in presenza della disciplina speciale del D.L. n. 99/2017.

  • art. 5 D.L. 25 giugno 2017, n. 99

    Richiamato in relazione alla cessione dei portafogli di crediti deteriorati alla società di gestione degli attivi; la Corte ha tuttavia escluso che ciò attribuisse legittimazione passiva nel contenzioso sugli investimenti, perché la causa non aveva a oggetto il rapporto di conto corrente in sé.

  • art. 384 c.p.c.

    È stato utilizzato per decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, rigettando le domande proposte contro la banca cessionaria.

  • art. 83 TUB

    Richiamato dalla società di gestione degli attivi per sostenere l'improcedibilità nei confronti della banca in LCA; il punto non è stato decisivo rispetto alla soluzione finale sulla titolarità passiva.

Massime di principio

  • Nella cessione di azienda disposta nell'ambito della crisi delle banche venete, la verifica della titolarità passiva nel contenzioso non si fonda sulla sola pendenza formale della causa alla data di apertura della LCA, ma sulla persistenza del rapporto sostanziale rientrante o meno nel perimetro oggettivo della cessione.
  • Le controversie derivanti dalla commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate, ovvero dalle violazioni della normativa sui servizi di investimento riferite a tali strumenti, restano escluse dalla cessione e non possono essere coltivate nei confronti della banca cessionaria.
  • La disciplina speciale del D.L. n. 99/2017 prevale sulla regola generale dell'art. 2560 c.c. in tema di cessione d'azienda, perché la responsabilità del cessionario è circoscritta ai debiti e rapporti inclusi nel perimetro contrattualmente e normativamente trasferito.
  • Quando il ricorso incidentale investe un profilo pregiudiziale di titolarità passiva e viene accolto, le ulteriori censure del ricorso principale sui vizi del contratto, sulla forma di conclusione dell'operazione e sugli obblighi informativi restano assorbite.
  • La società cessionaria di crediti deteriorati non assume automaticamente la legittimazione passiva rispetto alle domande relative a rapporti diversi da quello di conto corrente ceduto, se la causa ha ad oggetto in via sostanziale il rapporto di investimento e non la sola rideterminazione del saldo del conto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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