Cassazione Civile, Ordinanza n. 07375/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un rilevante debito derivante da due conti correnti e da effetti cambiari scontati e rimasti insoluti, azionato originariamente dalla banca poi cedente del credito. In primo grado il decreto era stato revocato, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione solo in parte: aveva escluso alcuni addebiti per nullità o difetto di prova, ricostruendo i rapporti di conto corrente e determinando un saldo finale a debito di importo molto inferiore rispetto all'ingiunzione originaria. La curatela del fallimento della società e del socio accomandatario ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1853 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe compensato tra i diversi rapporti bancari il saldo passivo di un conto con il saldo attivo di un altro conto, nonostante la CTU indicasse un credito netto del correntista; con il secondo ha censurato la regolazione delle spese di lite, chiedendo una condanna integrale della controparte alle spese di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la compensazione tra più saldi di conto corrente prevista dall'art. 1853 c.c. non è rilevabile d'ufficio e richiede una specifica dichiarazione della parte che intenda avvalersene; inoltre, la dedotta richiesta in comparsa conclusionale sarebbe stata comunque intempestiva e il motivo relativo all'omesso esame era privo di autosufficienza, non essendo indicato adeguatamente il fatto storico decisivo, il dato da cui risultava, né quando e come fosse stato discusso. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che non conteneva una critica alla decisione impugnata sulla liquidazione delle spese, ma solo l'indicazione di come esse avrebbero dovuto essere regolate nell'eventualità di una cassazione senza rinvio. Non sono state poste spese di legittimità, perché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente è una compensazione tecnica/legale, ma non è rilevabile d'ufficio; richiede uno specifico atto di parte che intenda avvalersene.
La compensazione, anche nel caso disciplinato dall'art. 1853 c.c., resta soggetta al principio generale secondo cui il relativo effetto estintivo non opera d'ufficio.
Sono stati invocati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti rilevanti, nonché il fatto storico dedotto come omesso.
La censura per omesso esame richiede il deposito e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norma richiamata in relazione all'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La compensazione tra saldi di diversi rapporti bancari prevista dall'art. 1853 c.c. non può essere applicata d'ufficio dal giudice: la parte interessata deve dichiarare in modo specifico di volersene avvalere.
- Una richiesta di compensazione formulata solo in comparsa conclusionale è, in linea di principio, tardiva e non può fondare la censura in cassazione contro la mancata compensazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in giudizio e la sua decisività.
- In cassazione è inammissibile una censura che non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare quale sarebbe stata la regolazione corretta in un diverso scenario processuale.
- La disciplina della compensazione bancaria tra più conti presuppone comunque la deduzione processuale della parte interessata, non essendo sufficiente la mera emergenza contabile risultante dalla CTU.
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