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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33759/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di una lavoratrice nei confronti della società presso cui prestava attività, volta a ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal gennaio 2012 al giugno 2016 e il conseguente riconoscimento delle spettanze retributive. La Corte d'appello di Milano ha confermato la subordinazione, ma ha ridotto il credito escludendo il compenso per lavoro straordinario per difetto di prova. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 230-bis c.c. e, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo. In sintesi, la ricorrente sosteneva che la prestazione resa dalla lavoratrice, moglie del titolare della società e titolare di quote sociali insieme ad altri familiari, dovesse essere qualificata come apporto nell'ambito dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c., e non come lavoro subordinato; inoltre deduceva che la Corte territoriale avesse omesso di valutare elementi istruttori idonei a dimostrare tale diverso inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i criteri di accertamento della subordinazione, valorizzando indici sintomatici quali poteri direttivi e organizzativi esercitati nei confronti della lavoratrice, continuità della prestazione e retribuzione fissa. Ha altresì escluso che potesse configurarsi l'impresa familiare, rilevandone il carattere residuale rispetto alla subordinazione. La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per la presenza di "doppia conforme", poiché la decisione di appello era fondata sul medesimo iter logico-argomentativo del primo giudice. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata attraverso indici sintomatici concreti, quali collaborazione, continuità della prestazione e inserimento nell'organizzazione aziendale, valutati complessivamente.

  • art. 230-bis c.c.

    L'impresa familiare ha carattere residuale e opera per disciplinare apporti lavorativi del congiunto non riconducibili alla subordinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è infondata se il giudice di merito applica correttamente i criteri giuridici pertinenti alla fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La subordinazione lavorativa si accerta in base a un apprezzamento complessivo di indici concreti, tra cui potere direttivo, continuità della prestazione, inserimento nell'organizzazione e modalità di retribuzione; tale accertamento è di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Nei rapporti di lavoro prestati all'interno del contesto familiare o societario, il vincolo di parentela o coniugio non è di per sé sufficiente a escludere la subordinazione, dovendo prevalere la verifica delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
  • L'impresa familiare ha funzione residuale e non può essere invocata per sottrarre alla disciplina del lavoro subordinato una prestazione che presenti i caratteri tipici dell'art. 2094 c.c.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorra la doppia conforme tra primo e secondo grado, anche se il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori per rafforzare la decisione già assunta in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro subordinatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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