Cassazione Civile, Sentenza n. 28300/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla individuazione della linea di confine tra fondi (mappali indicati) in Comune di Gorno; domanda degli attori per accertamento del confine, rilascio di porzione di terreno ritenuta occupata dal convenuto e risarcimento del danno; il convenuto eccepiva difetto di titolo e, in via riconvenzionale, l'acquisto della porzione per usucapione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile; è stata quindi confermata, in pratica, la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva accertato la linea di confine secondo la CTU e condannato gli appellanti a restituire somme e al pagamento delle spese. La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure generiche e inammissibili, ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento della prova e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese dell'ultimo grado.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Usata per valutare la correttezza formale dei motivi di cassazione: non è ammessa la mescolanza di vizi eterogenei e il ricorso deve indicare con precisione la violazione di norma o l'omesso esame di fatto decisivo; il vizio di motivazione e l'omesso esame sono sindacabili solo entro i limiti stabiliti dall'articolo.
Riferimento all'onere della prova nelle contestazioni di fatto (ad es. sulla pacificità del confine); la Corte richiama che il giudice di merito valuta le prove e il ricorrente non può ottenere riesame generale delle risultanze in cassazione.
Collegato al principio per cui il giudice può valutare le prove anche se non tutte espressamente discusse; richiamato nel contesto della valutazione delle prove testimoniali e documentali da parte del giudice di merito.
Richiamato nei motivi relativi all'acquisto e alla delimitazione dei fondi (collocato tra le norme invocate dai ricorrenti), ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.
Norma sull'usucapione invocata nella fase di merito: la Corte osserva che, con riguardo alla dedotta usucapione, il giudice di merito ha valutato il difetto dell'elemento soggettivo necessario per l'usucapione.
Richiamata in primo grado quale possibile titolo invocato dal convenuto per l'acquisto della porzione di terreno; la decisione di merito ha comunque escluso l'usucapione per carenza dell'elemento soggettivo.
Richiesto nel motivo sulla responsabilità extracontrattuale per occupazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché l'esito favorevole della resistente rende la pretesa dei ricorrenti non attuale.
Richiamato in relazione alle spese di lite; la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla ripartizione delle spese e che la valutazione della compensazione resta discrezionale del giudice di merito.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicata per disporre l'obbligo di versamento a carico dei ricorrenti (dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento), in relazione alla disciplina dei contributi/costi per il deposito di atti in Cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere un riesame libero delle prove: i criteri e la valutazione delle risultanze spettano al giudice di merito e sono sindacabili solo per motivazione inadeguata o per omissione di esame di fatto decisivo chiaramente individuato.
- Il ricorso per cassazione deve articolare con precisione il vizio lamentato; la mescolanza di rimedi e la denuncia generica della motivazione rendono il ricorso inammissibile.
- Nel giudizio sul confine il giudice può fondare il proprio convincimento su una selezione di elementi probatori (CTU, planimetrie, testimoni), non essendo tenuto a discutere ogni singola deduzione difensiva purché la motivazione sia logicamente adeguata.
- Le eccezioni relative a mappe catastali e presunti accordi tra le parti devono essere indicate con chiarezza come fatti decisivi e la loro esistenza e discussione nel processo devono risultare dagli atti per poter fondare un motivo di cassazione per omesso esame.
- Quanto alle pretesi di usucapione, resta onere del soggetto che la invoca provare gli elementi costitutivi (possesso, animus, durata), e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
- Sulle spese processuali la Corte di cassazione ha limitata discrezionalità di intervento: può solo verificare la conformità al principio per cui la parte vittoriosa non può essere gravata ingiustamente dalle spese; la quantificazione e la compensazione restano valutazioni di merito.
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