Cassazione Civile, Ordinanza n. 34827/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
Una società utilizzatrice di leasing aveva convenuto la concedente chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità o inefficacia della disciplina degli interessi del contratto stipulato nel gennaio 2006 per mancata indicazione del tasso convenzionale e, comunque, per asserita invalidità della clausola indicizzante all'Euribor; in subordine domandava l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b., la rideterminazione del piano di ammortamento e della somma finale di riscatto, nonché la restituzione di quanto pagato in eccedenza dal 1 gennaio 2006 al 31 marzo 2009. Il tribunale rigettava tutte le domande; la corte d'appello riformava solo in parte, ritenendo in generale invalida la clausola Euribor nel periodo indicato per violazione della normativa antitrust, ma negando la ripetizione delle somme perché non era stato provato che l'indicizzazione fosse stata concretamente applicata. Con il ricorso per cassazione le società ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e dell'art. 117 t.u.b. per mancata indicazione nel contratto del tasso di leasing e del tasso nominale; 2) violazione delle medesime norme per avere la sentenza ritenuto sufficiente l'indicazione del solo tasso leasing e non del TAN; 3) violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 117 t.u.b. per l'asserita discrepanza tra tasso indicato (4,23%) e tasso effettivamente calcolato dal c.t.u. (4,2251%); 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omessa pronuncia sul ricalcolo del rapporto e per la ritenuta mancanza di prova dell'effettiva applicazione dell'indicizzazione Euribor.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il contratto doveva essere letto unitariamente con gli allegati sottoscritti successivamente, dai quali risultava determinabile il tasso di leasing; ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che, nei contratti di leasing, l'obbligo di indicazione del tasso è soddisfatto quando il tasso sia determinabile per relationem mediante elementi oggettivi e non rimessi alla discrezionalità del concedente, e che nella specie il tasso era comunque ricostruibile e sostanzialmente coincidente con quello indicato; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse e perché investiva accertamenti di fatto, osservando che la minima divergenza tra tasso indicato e tasso calcolato non comportava alcun pregiudizio utile per le ricorrenti; ha respinto il quarto motivo ritenendo insussistente l'omessa pronuncia, poiché il rigetto della domanda di ripetizione e il ragionamento seguito implicavano anche il rigetto della domanda di ricalcolo, e comunque spettava all'utilizzatore provare l'effettiva applicazione della clausola di indicizzazione e l'inesistenza di causa giustificativa dei pagamenti asseritamente indebiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
L'obbligo di indicare il tasso e le condizioni economiche è rispettato anche quando il tasso sia determinabile per relationem mediante criteri ed elementi oggettivamente individuabili; la sanzione sostitutiva opera solo se il tasso non è pattuito o è sostanzialmente indeterminato.
La mancanza dell'indicazione in cifre del TAN non determina nullità se il tasso effettivo risulta comunque determinabile e sostanzialmente coincidente con quello contrattualmente previsto; la forma scritta richiesta per i patti sugli interessi è rispettata se il tasso è pattuito in modo determinabile.
L'oggetto della pattuizione sugli interessi è sufficientemente determinato quando il tasso può essere ricostruito sulla base di valori e parametri contenuti nel contratto e nei documenti ad esso collegati.
La dedotta invalidità della clausola non è configurabile quando il tasso risulti determinabile e il preteso scostamento sia minimo e non produttivo di un concreto interesse all'impugnazione.
Non ricorre omessa pronuncia se la decisione adottata contiene un rigetto implicito della domanda o è fondata su una costruzione incompatibile con la pretesa azionata.
Chi agisce per il ricalcolo del piano e per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate deve provare l'effettiva applicazione della clausola contestata e la mancanza di causa giustificativa del pagamento.
La trattazione è stata definita in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing finanziario il tasso può considerarsi validamente pattuito anche quando non sia riportato in forma numerica immediata, purché sia determinabile sulla base di clausole, documenti allegati e parametri oggettivi richiamati nel regolamento contrattuale.
- L'obbligo di trasparenza ex art. 117 t.u.b. tutela il cliente contro costi occultati o indeterminati, non impone necessariamente l'indicazione del TAN in cifra se il costo dell'operazione è comunque ricostruibile in modo inequivoco.
- La sanzione sostitutiva prevista dall'art. 117 t.u.b. opera solo in caso di mancata pattuizione del tasso o di pattuizione sostanzialmente indeterminata, non quando il tasso sia calcolabile per relationem su base oggettiva.
- Una differenza minima tra tasso contrattuale indicato e tasso effettivamente ricostruito, se non comporta un concreto vantaggio impugnatorio e non altera la chiusura del piano finanziario, non è sufficiente a fondare l'accoglimento della censura.
- In tema di ripetizione di indebito e di ricalcolo del rapporto, grava sull'utilizzatore che agisce la prova dell'effettiva applicazione della clausola contestata e dell'assenza di una causa giustificativa dei pagamenti effettuati; in mancanza, la domanda deve essere respinta.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, per la sua impostazione logico-giuridica, comporta implicitamente il rigetto della domanda non espressamente menzionata.
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