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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25390/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, mediante scrittura privata del 7 maggio 2011, di 44 titoli PAC appartenenti alla madre dell'attore, deceduta circa un mese dopo. L'attore, in proprio e quale erede legittimo, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto per falsità della firma della de cuius e, conseguentemente, ha domandato il risarcimento del danno pari alla metà delle somme che la convenuta aveva riscosso tra il 2011 e il 2019 in relazione a tali titoli. Il primo giudice ha accertato l'apocrifia della sottoscrizione ma ha negato il risarcimento per difetto di prova del danno. In appello, invece, è stata riconosciuta la responsabilità della convenuta e liquidato il danno. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe affermato la sua responsabilità senza provare un suo coinvolgimento nella falsificazione; 2) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente; 3) violazione delle norme sul danno patrimoniale e della disciplina comunitaria sui titoli PAC, sostenendo che l'erede non agricoltore non avrebbe potuto pretendere i contributi annuali; 4) nullità della sentenza per motivazione inesistente, avendo il giudice di merito quantificato il danno in base a mere ipotesi sull'uso dei titoli da parte dell'erede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi muovessero da una ricostruzione non aderente alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la responsabilità sulla commissione del falso in sé, ma sull'avvalersi, a proprio vantaggio, di una scrittura falsa che aveva consentito alla ricorrente di appropriarsi dei titoli PAC e di incassarne i relativi benefici. Quanto al danno, la Corte ha rilevato che esso si era già prodotto nel patrimonio della de cuius al momento della cessione simulata/falsificata e si era poi trasmesso all'erede; pertanto non aveva rilievo la questione del possesso della qualifica di agricoltore attivo da parte dell'erede, né la doglianza sulla mancata percezione dei contributi annuali. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità extracontrattuale; la Corte ribadisce che il fatto illecito può consistere anche nell'avvalersi di una scrittura falsa per appropriarsi del bene o del diritto altrui.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude il vizio perché la ricostruzione della responsabilità era già supportata dagli accertamenti di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state dichiarate inammissibili perché non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per dedotta nullità/motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la motivazione di merito era coerente e comprensibile.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di danno patrimoniale risarcibile; la Corte non accoglie la censura perché il pregiudizio era già maturato nel patrimonio della vittima originaria.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato in tema di concorso colposo e riduzione del risarcimento, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna aggravata per la palese inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Reg. CE n. 1782/2003

    citato nella ricostruzione della disciplina dei titoli PAC e nel motivo di ricorso sulla loro trasmissibilità.

  • Reg. CE n. 73/2009

    citato nella ricostruzione della disciplina dei titoli PAC e nel motivo di ricorso sulla loro trasmissibilità.

  • Reg. UE n. 1307/2013

    citato nella ricostruzione della disciplina dei titoli PAC e nel motivo di ricorso sulla loro trasmissibilità.

  • Reg. UE 2021/2115

    richiamato dalla Corte d'appello, menzionato nella motivazione dell'ordinanza, per la continuità della disciplina sul trasferimento dei titoli.

  • art. 43

    richiamato nel testo come disposizione che disciplina il trasferimento dei titoli e la loro circolazione, anche in favore della comunione ereditaria.

  • art. 27

    richiamato nel testo come disposizione del Reg. UE 2021/2115 menzionata in continuità con la disciplina precedente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che presuppongono una ricostruzione dei fatti incompatibile con l'accertamento compiuto dai giudici di merito e non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La responsabilità aquiliana può essere desunta dall'avere tratto vantaggio da una scrittura privata apocrifa e dall'avere così conseguito l'appropriazione del bene o del diritto, senza che sia necessario dimostrare la materiale commissione del falso da parte dell'autore del vantaggio.
  • Quando l'atto illecito incide su un bene o diritto appartenente al de cuius, il danno patrimoniale si cristallizza nel patrimonio del soggetto leso originario e si trasmette agli eredi; non è quindi decisivo che l'erede possieda o meno requisiti soggettivi richiesti per l'utilizzazione futura del bene in una disciplina amministrativa o comunitaria.
  • La denuncia di motivazione apparente o inesistente è infondata se la sentenza di merito espone una catena argomentativa coerente che consente di comprendere perché il giudice abbia riconosciuto il nesso tra appropriazione, perdita patrimoniale e misura del risarcimento.
  • La contestazione sulla quantificazione del danno è inammissibile quando mira in realtà a sovvertire l'accertamento di merito sul fatto generatore e sulla collocazione del pregiudizio nel patrimonio della vittima originaria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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