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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26296/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto un solo motivo: carenza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la motivazione sul punto fosse insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando non solo i precedenti penali risultanti dal certificato, ma anche il fatto che la condotta criminosa era stata commessa mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare per analoga fattispecie. Tale valutazione è stata qualificata come non arbitraria e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una valutazione complessiva della personalità e della condotta dell'imputato, purché la motivazione sia congrua e non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito fornisca una motivazione specifica e non manifestamente illogica, fondata su elementi concreti della personalità e della condotta dell'imputato.
  • La commissione del reato in costanza di misura cautelare per un'analoga fattispecie può costituire elemento significativo, unitamente agli eventuali precedenti penali, per escludere le attenuanti generiche.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della ponderazione compiuta dal giudice di appello, se la motivazione sul diniego delle attenuanti risulta congrua e non arbitraria.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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