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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20969/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza pronunciata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato concorrente previsto dagli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90, deducendo la nullità della misura di confisca di tre telefoni cellulari per mancanza di motivazione su come tali beni abbiano costituito mezzo o siano stati destinati alla commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari: ha annullato la sentenza impugnata sul punto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione. La Corte ha rilevato che, pur essendo la confisca applicabile anche nel patteggiamento (secondo la modifica introdotta dalla L. n. 134/2003 e l'art. 240 c.p.), il giudice è tenuto a motivare specificamente in che modo i beni siano stati mezzi o destinati alla commissione del reato e in relazione alla natura preventiva della confisca; tale motivazione qui è del tutto mancata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richieste ex art. 611 c.p.p. del Procuratore generale: il PG ha formulato conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui le misure di sicurezza applicate nel patteggiamento sono impugnabili in Cassazione nei limiti in cui siano state oggetto dell'accordo; se non facenti parte dell'accordo, è possibile impugnare per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina generale delle censure in Cassazione per vizi di motivazione; qui usata per contestare la mancata motivazione della confisca non concordata.

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca (anche facoltativa); la Corte afferma che la disposizione è applicabile anche nel patteggiamento e richiede motivazione adeguata quando si dispone la confisca di specifici beni.

  • L. n. 134 del 2003

    Modifica che ha esteso l'applicabilità della confisca alle ipotesi previste dall'art. 240 c.p. anche in sede di patteggiamento, rendendo necessario il relativo obbligo motivazionale.

  • Sez. Un. n. 21368/26-09-2019 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza che chiarisce i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento quando siano applicate misure di sicurezza non concordate; conferma la possibilità di ricorrere per vizio di motivazione.

  • Sez. 5, n. 47179/03-11-2009 (giurisprudenza citata)

    Precedente che ha censurato disposizioni di confisca in sede di patteggiamento quando la motivazione sia carente rispetto ai singoli beni confiscati.

  • Sez. 3, n. 30133/05-04-2017 (giurisprudenza citata)

    Richiama la natura cautelare e preventiva della confisca facoltativa e la necessità di una motivazione adeguata che giustifichi la misura.

  • Sez. 6, n. 9930/13-02-2014 (giurisprudenza citata)

    Precedente utilizzato per disporre l'annullamento con rinvio quando la confisca è stata disposta senza adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la confisca e' ammissibile ma il giudice deve motivare specificamente il nesso tra il bene e l'attività criminosa, soprattutto per la confisca facoltativa a natura preventiva.
  • Se la confisca non rientra nell'accordo di patteggiamento, il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione sulla base della disciplina generale (art. 606 c.p.p.).
  • La mera affermazione che un bene "e' servito per commettere il reato" non basta: la motivazione deve spiegare in che modo e con quale intensità il bene ha concorso o poteva concorrere a ulteriori reati.
  • In presenza di motivazione carente sulla confisca, la Corte superiore annulla la parte relativa alla confisca e rinvia al giudice di merito per nuovo esame, spesso in diversa composizione.
  • Per evitare impugnazioni, nelle decisioni di patteggiamento è opportuno che il giudice o le parti inseriscano nel provvedimento una motivazione puntuale circa i beni oggetto di confisca o che l'accordo disciplini espressamente tali misure.

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