Cassazione Penale, Sentenza n. 20733/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguardava un'indagine per opere edilizie realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con contestazione dei reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 734 c.p. L'indagato aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che le opere di ristrutturazione e ampliamento volumetrico indicate nella DIA non richiedessero autorizzazione paesaggistica e chiedendo ulteriori indagini, in particolare l'audizione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Il GIP aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ritenendo superflue le indagini suppletive e affermando che il tecnico fosse già stato sentito. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato confronto con le ragioni dell'opposizione e per l'erronea affermazione che il tecnico fosse già stato escusso; 2) difetto di motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 734 c.p. e insussistenza dell'elemento soggettivo per affidamento incolpevole nel comportamento dell'ufficio tecnico comunale, evidenziando anche il pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario giudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto solo nei limiti della violazione di legge, ma ha dichiarato non scrutinabili i profili motivazionali e l'asserita buona fede incolpevole, perché estranei al perimetro del sindacato consentito. Ha invece accolto il motivo centrale relativo alla mancanza di motivazione sulla sussistenza dei reati contestati: il GIP si era limitato a richiamare la richiesta di archiviazione del PM, redatta in modo del tutto stereotipato e priva di descrizione concreta delle opere, del danno al paesaggio e della necessità del titolo paesaggistico, senza esaminare le deduzioni difensive. Poiché la declaratoria di particolare tenuità presuppone l'accertamento del fatto di reato e la positiva verifica degli elementi costitutivi della fattispecie, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Larino per nuovo esame.
Norme richiamate
norma che sanziona la realizzazione di interventi in aree vincolate in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dall'effettivo danno al paesaggio
contravvenzione che punisce l'effettivo danneggiamento o alterazione delle bellezze naturali mediante costruzioni, demolizioni o altri mezzi
prevede l'opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione e rileva quale presupposto del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto
la particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento del fatto di reato e l'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro i provvedimenti decisori che incidono su diritti soggettivi, anche se denominati diversamente dalla sentenza
impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione ricorre anche in caso di motivazione apparente o mancante
richiamato con riferimento all'iscrizione nel registro delle notizie di reato
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa a seguito di opposizione dell'indagato, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ma il sindacato è limitato alla violazione di legge; non sono deducibili il vizio di mera illogicità o censure soltanto motivazionali, salvo il caso di motivazione mancante o meramente apparente.
- La declaratoria di particolare tenuità del fatto non può prescindere dall'accertamento dell'esistenza del fatto di reato e dalla verifica degli elementi costitutivi della fattispecie contestata; il giudice dell'archiviazione deve quindi confrontarsi con le deduzioni difensive che incidano sulla tipicità del fatto.
- Quando l'indagato, in opposizione alla richiesta di archiviazione, chieda indagini suppletive non manifestamente irrilevanti, il giudice deve valutarne la concreta idoneità rispetto ai temi controversi; una motivazione stereotipata o meramente adesiva alla richiesta del PM può integrare mancanza di motivazione.
- Nel reato contravvenzionale, la buona fede scusante richiede un elemento positivo esterno idoneo a ingenerare un errore inevitabile sull'illiceità del fatto; non basta il mero comportamento omissivo o inerte della pubblica amministrazione.
- La motivazione è mancante, e quindi censurabile come violazione di legge, quando non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice o omette di affrontare profili essenziali della tipicità penale e della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice.
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