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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33337/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

L'ente contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2002, relativa al mancato versamento dell'Irpeg per euro 44.935, poi iscritti a ruolo per euro 61.931,81. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che le rendite immobiliari derivanti dalla locazione a terzi di immobili appartenenti a un ente pubblico con finalità assistenziali non costituissero attività commerciale, valorizzando la natura di IPAB dell'ente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'assoggettamento a Irpeg, confondendo il regime degli enti pubblici non commerciali con quello degli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, e che la sola natura assistenziale o il riconoscimento come IPAB non bastassero a escludere l'imposizione sulle attività di locazione svolte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che l'agevolazione prevista per gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette è norma speciale, applicabile solo ai soggetti espressamente indicati e non estensibile ad altri enti o articolazioni organizzative che perseguano interessi particolari. Ha ribadito che spetta al contribuente provare l'assenza dei presupposti impositivi quando chieda il rimborso o l'esclusione del tributo e che la verifica della natura non commerciale delle attività va compiuta dal giudice di merito sulla base dell'atto costitutivo o dell'attività effettivamente svolta. Poiché la CTR non si era attenuta a tali principi, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'ente contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, mentre sono state compensate tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato che ha condotto alla cartella di pagamento

  • art. 87 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che disciplinano il regime degli enti ai fini delle imposte dirette

  • art. 88 TUIR

    considerato norma speciale che elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette e le attività che non costituiscono attività commerciale; non è estensibile oltre i soggetti espressamente indicati

  • art. 40 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del sistema TUIR rilevante per la qualificazione del reddito

  • art. 22 e ss. TUIR

    richiamati nel motivo di ricorso come ulteriori norme del testo unico delle imposte sui redditi

  • art. 108 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina applicabile agli enti non commerciali

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    usato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, senza rinvio

  • L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1

    richiamata nel riferimento alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, che esclude che il riconoscimento come IPAB comporti automaticamente la qualità di persona giuridica pubblica

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale prevista per gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette ha natura speciale e non può essere estesa in via analogica a enti diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.
  • Per stabilire se un ente pubblico eserciti attività non commerciale occorre guardare alle finalità risultanti dall'atto costitutivo oppure, in mancanza, all'attività concretamente svolta.
  • Il riconoscimento formale come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non basta, di per sé, a far rientrare l'ente nella categoria delle persone giuridiche pubbliche esenti da imposizione.
  • Chi invochi l'assenza del presupposto impositivo deve darne prova, soprattutto quando chieda il rimborso o l'esclusione del tributo.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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