Cassazione Penale, Ordinanza n. 19015/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Vicenza è stata applicata, su accordo delle parti, la pena nei confronti di due imputati per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con pene distinte per ciascuno. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con motivi sovrapponibili, deducendo violazione di legge per la mancata motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato. La censura, in sostanza, mirava a contestare l'omesso controllo del giudice sulla ricorrenza di cause ex art. 129 c.p.p. nonostante la definizione del giudizio con patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, concernente la mancanza di motivazione sulle cause di proscioglimento, è stato ritenuto non deducibile in cassazione in quanto l'applicazione concordata della pena implica rinuncia a contestare nullità diverse da quelle inerenti la richiesta e il consenso. La Corte ha inoltre richiamato l'obbligo del giudice di verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma ha precisato che l'eventuale vizio motivazionale su tale punto non è più censurabile con ricorso per cassazione nel sistema del patteggiamento. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa una causa di incolpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato solo come base della contestazione in continuazione, senza specifiche interpretazioni autonome
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento
delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
impone al giudice di verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma la motivazione su tale verifica non è deducibile come motivo di ricorso nei limiti propri del patteggiamento
indicato come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in relazione alla condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni per cassazione sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge, miri a contestare la mancata motivazione sulle cause di proscioglimento.
- Nel patteggiamento il giudice conserva il dovere di controllare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale carenza motivazionale su tale punto non è autonomamente deducibile in cassazione, perché incompatibile con la struttura consensuale del rito.
- L'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato dall'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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