Cassazione Civile, Ordinanza n. 21404/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di parte della sanzione versata da una società per una violazione dichiarativa. La contribuente sosteneva di avere diritto a beneficiare del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, perché la violazione consisteva soltanto nell’avere esposto in dichiarazione un credito superiore a quello spettante, senza avere poi utilizzato quel credito in compensazione né avere chiesto rimborso. In origine la società aveva definito la sanzione pagando in misura ridotta, ma, dopo l’intervento normativo più favorevole e un precedente giudizio di legittimità con rinvio, chiedeva che il giudice di rinvio rideterminasse la sanzione applicando lo ius superveniens e riconoscesse il rimborso della differenza rispetto a quanto già versato. Con i motivi di ricorso per cassazione denunciava: nullità della sentenza e violazione dei limiti del giudizio di rinvio per mancata rideterminazione della sanzione; violazione del vincolo derivante dalla precedente ordinanza di rinvio; violazione delle norme sanzionatorie e del principio del favor rei; omessa pronuncia sulla domanda di rimborso della somma pagata in eccesso.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio già enunciato in sede di rinvio e proceda prima alla rideterminazione della sanzione secondo la disciplina più favorevole del d.lgs. n. 158 del 2015; solo dopo tale rideterminazione il giudice di merito dovrà verificare se sussistano i presupposti per accogliere la domanda di rimborso dell’importo versato in eccedenza, pari alla differenza tra quanto già pagato e quanto dovuto secondo la nuova disciplina. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
pagamento in misura ridotta
richiamato come base della definizione agevolata della sanzione, ma non idoneo a consentire il rimborso della sanzione già definitivamente definita se ciò comporta una revoca della definizione stessa
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai presupposti di fatto fissati dalla Corte di cassazione
il giudice di rinvio non può discostarsi dalle statuizioni vincolanti della pronuncia rescindente
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
nel giudizio tributario di rinvio opera il vincolo alle statuizioni della Corte di cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rimedio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rimedio per nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
la violazione consistente nell’esposizione in dichiarazione di un credito superiore a quello spettante è punita, dopo la modifica del 2015, secondo il più mite regime sanzionatorio
richiamato in funzione del principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria
ha introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole applicabile alla violazione oggetto di causa
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
la condotta della contribuente, secondo la Corte, rientra nella fattispecie sanzionata da questa norma dopo la riforma del 2015
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regula iuris enunciata dalla Cassazione, ma anche ai presupposti di fatto e alle premesse logico-giuridiche della decisione, non potendo riaprire questioni che costituiscano giudicato implicito interno rispetto alla pronuncia rescindente.
- Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per la rideterminazione della sanzione alla luce di ius superveniens più favorevole, il giudice di merito deve procedere alla nuova quantificazione secondo la disciplina sopravvenuta e non può sostituire a tale verifica un rilievo di definitività incompatibile con il comando rescindente.
- La definizione agevolata di una sanzione con pagamento in misura ridotta preclude il rimborso delle somme versate se la domanda mira, in sostanza, a revocare gli effetti della definizione già perfezionata; tuttavia tale limite non esonera il giudice di rinvio dall’applicare il principio del favor rei quando la precedente decisione di legittimità abbia imposto la rideterminazione della sanzione.
- Nel giudizio tributario di rinvio, una volta rideterminata la sanzione secondo la disciplina più favorevole, il giudice deve poi verificare autonomamente se residui un’eccedenza rimborsabile rispetto a quanto già versato dal contribuente.
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