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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22187 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 1998. La CTR, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello del centro sociale, ritenendo non imponibili le prestazioni rese ai soci nell’ambito dell’attività istituzionale, compresa la mescita di bevande nel bar-caffè interno. L’Agenzia, con il primo motivo, ha contestato il riconoscimento delle agevolazioni perché l’associazione non aveva un atto costitutivo redatto nelle forme richieste né aveva approvato un rendiconto economico e finanziario. Con il secondo motivo ha sostenuto che la gestione del bar-caffè fosse attività commerciale estranea alle finalità istituzionali; con il terzo ha denunciato insufficiente motivazione sulla concreta attività del circolo e sul fatto che il bar fosse la sua unica attività.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: per fruire del regime agevolato, l’ente associativo deve inserire negli atti costitutivi e nello statuto le clausole prescritte e rispettarle concretamente; inoltre, spetta all’ente che invoca l’agevolazione provare i relativi presupposti. Nel caso specifico mancavano l’atto costitutivo e le scritture contabili, sicché la prova necessaria non risultava fornita. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 (nel testo richiamato dalla decisione)

    gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, (in materia di IRPEG) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 (in materia di IVA) - come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 - a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 460 cit., art. 5, ma anche dell'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.

    L’agevolazione fiscale per gli enti associativi non deriva dalla sola forma associativa o dalla natura dichiarata dell’attività: occorrono le clausole statutarie previste e la prova che l’attività concreta rispetti effettivamente tali clausole.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    sul piano probatorio, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'agevolazione sull'IRPEG, nonchè quella sull'IVA ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.

    L’associazione che pretende l’esclusione o l’agevolazione IVA deve provare i fatti che ne costituiscono i presupposti; in mancanza di prova, l’agevolazione non può essere riconosciuta.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 5

    gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, (in materia di IRPEG) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 (in materia di IVA) - come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 - a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 460 cit., art. 5, ma anche dell'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.

    La disposizione, con finalità antielusiva, subordina il trattamento agevolato alla previsione delle clausole richieste negli atti costitutivi e negli statuti e alla loro osservanza effettiva nello svolgimento dell’attività.

  • Codice civile, art. 2697

    l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'agevolazione sull'IRPEG, nonchè quella sull'IVA ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.

    In base all’ordinario riparto dell’onere della prova, chi invoca un’agevolazione fiscale deve dimostrare i fatti che ne consentono il riconoscimento.

Massime di principio

  • Un’associazione non può ottenere un regime fiscale agevolato sulla sola base delle finalità indicate o dell’appartenenza dei clienti ai soci: devono risultare i requisiti formali richiesti dalla legge e la loro concreta osservanza.
  • L’onere di provare i presupposti dell’agevolazione ricade sull’associazione che la richiede. L’assenza di documentazione costitutiva e contabile può impedire di verificare i requisiti e condurre al disconoscimento del beneficio.
  • La qualificazione di una specifica attività, come la gestione di un bar, non risolve da sola la controversia se manca prima la prova dei requisiti formali e sostanziali necessari per accedere al regime agevolato; in questa decisione i motivi relativi al bar sono rimasti assorbiti.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve decidere nuovamente attenendosi al principio di diritto indicato dalla Corte e provvedere anche sulle spese secondo quanto disposto.

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