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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19176/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due risparmiatori avevano convenuto in giudizio l'istituto di credito deducendo di essere stati indotti all'acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino per complessivi euro 70.000,00 circa, in assenza di adeguata informazione sui rischi dell'operazione. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno nel capitale investito al netto delle cedole percepite. La banca aveva appellato sostenendo, da un lato, che gli obblighi informativi erano stati adempiuti e che gli investitori erano consapevoli della natura speculativa dell'investimento; dall'altro, che la liquidazione del danno fosse errata perché non teneva conto del valore residuo dei titoli, delle cedole riscosse, del concambio ottenuto nell'offerta di scambio argentina e delle ulteriori utilità conseguite, con conseguente insussistenza o riduzione del danno effettivo. In cassazione sono stati proposti due motivi: violazione degli obblighi informativi e della disciplina dell'intermediazione finanziaria; violazione dei criteri di liquidazione del danno e omesso esame delle utilità sopravvenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla violazione degli obblighi informativi e sull'inadeguatezza dell'investimento rispetto alla propensione al rischio degli investitori, nonché infondate le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva confermato in modo meramente adesivo la liquidazione del danno operata dal tribunale, senza considerare in modo effettivo e motivato il valore residuo dei titoli e le utilità comunque conseguite dagli investitori. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro per denunciare la violazione di legge relativa agli obblighi informativi e alla liquidazione del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per censurare il vizio motivazionale, ma la Corte ha precisato che il cattivo apprezzamento delle prove non è di per sé denunciabile sotto tale profilo.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la responsabilità da inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e di correttezza.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio di risarcimento del danno conseguenza e per la necessità di considerare il danno effettivo.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    Fonte degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario finanziario.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato per l'onere probatorio gravante sull'intermediario circa l'adempimento dei propri obblighi.

  • artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Richiamati quale disciplina ratione temporis degli obblighi informativi e della segnalazione di inadeguatezza dell'operazione.

Massime di principio

  • In tema di servizi di investimento, gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione concorrono a un fine unitario: consentire all'investitore una scelta realmente consapevole, mediante la segnalazione della non adeguatezza dell'operazione rispetto alla sua propensione al rischio.
  • L'intermediario che intenda andare esente da responsabilità per violazione degli obblighi informativi deve fornire la prova positiva dell'esatto adempimento; non è sufficiente limitarsi ad allegare la mancanza di prova della propria negligenza.
  • Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, la propensione al rischio del cliente non elimina gli obblighi informativi, ma li qualifica; quanto più l'investimento è rischioso, tanto più specifiche devono essere le informazioni da rendere.
  • La prova contraria al nesso causale fra inadempimento informativo e danno non può consistere nella mera dimostrazione di pregresse scelte speculative del cliente, se non risulta che egli sia stato messo in condizione di valutare concretamente tutte le alternative di mercato e i relativi fattori di rischio.
  • In assenza di risoluzione del contratto di negoziazione, il risarcimento del danno da cattivo investimento deve essere commisurato al danno effettivamente subito e dunque deve tener conto, in applicazione della compensatio lucri cum damno, del valore residuo dei titoli e di tutte le utilità percepite dall'investitore.
  • La liquidazione del danno non può essere confermata in modo meramente adesivo o apodittico: il giudice deve confrontarsi con le specifiche contestazioni sull'entità del pregiudizio e motivare in modo intellegibile il criterio seguito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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