Cassazione Civile, Ordinanza n. 23363/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (espropriante)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione, da parte della Corte d'appello, delle indennità dovute a seguito dell'espropriazione di alcune aree di proprietà della società ricorrente per lavori di ampliamento autostradale in territori comunali dell'area milanese. La Corte territoriale aveva escluso ogni indennizzo per i reliquati rimasti in proprietà, ritenendo non provato un loro deprezzamento causalmente collegato alla vicenda ablativa, e aveva calcolato l'indennità di occupazione fino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio. La società proprietaria ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'interclusione dei reliquati, la violazione dell'art. 33 T.U. espropriazioni e dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di indennità da deprezzamento; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 22-bis T.U. espropriazioni e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'indennità di occupazione avrebbe dovuto essere liquidata sino alla corresponsione, e non solo sino al deposito, dell'indennità di espropriazione. La società resistente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mescolanza di censure eterogenee (vizio di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia) e comunque per genericità e tentativo di rivalutazione del fatto; inoltre la Corte ha osservato che non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva deciso sulla domanda, seppure rigettandola. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastava con un orientamento di legittimità consolidato secondo cui l'indennità di occupazione d'urgenza va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che chiude la fattispecie espropriativa. Conseguentemente è stato dichiarato inefficace il ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto al termine lungo per impugnare. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 33 T.U. espropriazioni
La deduzione relativa al deprezzamento dei reliquati deve essere specifica e non può risolversi in una mera rivalutazione del fatto; la norma è richiamata come base della pretesa indennitaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La censura di omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche se per rigettarla.
art. 22-bis T.U. espropriazioni
L'indennità di occupazione d'urgenza va riconosciuta sino al deposito effettivo dell'indennità di esproprio, non sino alla sua materiale corresponsione.
La norma interpretativa è richiamata insieme all'art. 22-bis T.U.E. per contestare l'interpretazione della durata dell'indennità di occupazione, ma la Corte conferma l'orientamento consolidato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è consentita la commistione con il vizio di cui al n. 5: la violazione di legge presuppone l'accertamento del fatto rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo non può essere costruito in modo promiscuo e cumulativo con altre censure; inoltre il fatto dedotto deve avere le caratteristiche richieste dalla norma.
Il motivo è inammissibile quando non offre argomenti idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, va disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente principale, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso non può cumulare in modo indistinto censure eterogenee riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c.; la commistione rende il motivo inammissibile se impedisce alla Corte uno scrutinio separato delle doglianze.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato la domanda e l'abbia respinta nel merito.
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza si calcola fino al deposito effettivo dell'indennità di esproprio, perché tale deposito segna il momento di chiusura della fattispecie espropriativa e la cessazione dell'occupazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti seri per mutarlo.
- L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23343/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23347/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23349/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2025 del 16/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →