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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29253/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e di parziale riforma della decisione di primo grado, con cui era stato condannato a pena detentiva e pecuniaria per plurime violazioni in materia di stupefacenti. Il ricorso era fondato su un unico motivo: dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare le condizioni per il proscioglimento e, più in generale, che la decisione fosse viziata nonostante l'accordo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha richiamato il principio per cui, in tale ipotesi, sono deducibili soltanto vizi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato, mentre non sono scrutinabili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né censure sulla mera determinazione della pena se non sfociate in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel ricorso avverso la sentenza pronunciata con concordato in appello sono deducibili solo vizi specificamente inerenti alla formazione del consenso delle parti e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è motivo proponibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché rientra tra le doglianze non consentite dopo il concordato.

  • art. 533 c.p.p.

    violazione di legge in ordine agli art. 129 e 533 cod. proc. pen.

    La censura richiamava il criterio di decisione sulla prova di colpevolezza, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso di sentenza ex art. 599-bis c.p.p., tale doglianza non sia scrutinabile se non incide sulla validità del concordato o sulla legalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nell'errore, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 110 c.p.

    reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1 e co. 4 del d.P.R. 309/90

    Richiamo al concorso di persone nel reato per i fatti di detenzione e cessione di stupefacenti.

  • art. 81 c.p.

    reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1 e co. 4 del d.P.R. 309/90

    Richiamo alla continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    73 co. 1 e co. 4 del d.P.R. 309/90

    Norma incriminatrice per la detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che investano la validità del concordato in appello, il consenso delle parti o la difformità tra accordo e decisione.
  • Non sono deducibili, in cassazione avverso una decisione ex art. 599-bis c.p.p., censure relative a motivi rinunciati né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena non sono proponibili se non si traducono in una vera e propria illegalità della sanzione inflitta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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