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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32706/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione disposto nei confronti dell'imputato. Il difensore deduce violazione di norme sostanziali (art. 240-bis c.p.) e processuali (art. 125 co.3, 309 co.9, 321 co.1, 324 co.7 c.p.p.), censura l'omessa o insufficiente motivazione sul periculum in mora e contesta l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame, rilevando che la motivazione si fonderebbe su un'intercettazione del 3/9/2021 e su fatti non recenti, senza considerare la mancanza di condotte di occultamento o dispersione del patrimonio e l'ampio decorso temporale dalle condotte contestate.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ritiene che il Tribunale del riesame abbia errato nel sostenere che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non richieda motivazione sul periculum in mora, in contrasto con il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Ellade). Tuttavia l'errore è stato ritenuto non decisivo perché esisteva una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente: il Giudice per le indagini preliminari aveva effettivamente documentato il pericolo di dispersione dei beni, anche tramite un'intercettazione che dimostrava l'intento di occultare disponibilita patrimoniali per sfuggire a sequestri. La Corte ha dunque corretto l'ordinanza sul punto ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata attualità dei fatti (questioni di fatto non rimediabili in cassazione). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 co.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Base normativa per la confisca per sproporzione; il sequestro preventivo finalizzato a questa confisca richiede motivazione adeguata, compresa la valutazione del periculum in mora secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme in tema di illeciti in materia di stupefacenti che costituiscono i reati contestati all'imputato, da cui deriva il provvedimento cautelare sui beni presuntivamente riconducibili ai proventi.

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato nella censura in relazione alla nozione di periculum in mora e alla determinazione della necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo; la giurisprudenza (Sez. U., Ellade) richiede che il provvedimento contenga concisa motivazione anche sul periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca.

  • art. 309 cod. proc. pen. comma 9

    Prevede il potere integrativo della motivazione da parte del giudice di riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia introdotto illegittimamente elementi ex novo, poiché il periculum risultava comunque delineato nel titolo genetico.

  • art. 125 cod. proc. pen. comma 3

    Richiamato tra le norme processuali contestate; attiene ai principi di motivazione e all'irrogazione di misure cautelari.

  • art. 324 cod. proc. pen. comma 7

    Richiamato nella prospettazione del difensore tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta; colloca il tema nel quadro delle misure cautelari reali e del relativo controllo giurisdizionale.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle ordinanze del riesame alle sole violazioni di legge; la Corte ricorda che non è consentito in cassazione rimettere in discussione valutazioni di fatto non radicalmente viziate.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere il provvedimento impugnato quando l'errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sulla decisione; qui usato per rettificare la motivazione sul periculum senza annullare l'ordinanza.

  • art. 616 cod. proc. pen. comma 1

    Norma che regola la condanna alle spese per chi propone ricorso in cassazione infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 conv. L. n. 356/1992

    Richiamata nella giurisprudenza come riferimento a misure cautelari reali; la Corte sottolinea che i rilievi diretti a contestare in fatto la sussistenza dei presupposti non sono deducibili in cassazione.

  • Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio di diritto fondamentale: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, illustrando le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; l'automatismo del periculum in re ipsa è rifiutato.

  • Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso)

    Richiamata nella discussione sul divieto di integrare arbitrariamente la motivazione del provvedimento genetico; il principio è che il giudice di riesame non può supplire con argomentazioni non riconducibili al titolo genetico, salvo che siano effettivamente presenti e pertinenti.

  • Sez. 5 n. 44221 del 29/09/2022 (Poerio)

    Conferma che il dovere motivazionale sul periculum riguarda anche i sequestri finalizzati alla confisca 'allargata' e che rilevano, tra le ragioni anticipatorie, quelle relative al rischio che il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora: non può essere ritenuto sussistente per effetto automatico.
  • La motivazione sul periculum deve indicare le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; tali ragioni sono decisive per la proporzionalità della misura.
  • Se il provvedimento genetico contiene elementi che legittimano il pericolo di dispersione (es. intercettazioni che documentano intenti di occultamento), il giudice di riesame può fare riferimento a tali elementi senza introdurre illegittimamente argomentazioni ex novo.
  • In cassazione il sindacato è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali radicali: non è consentito rinnovare in fatto la valutazione dei presupposti del sequestro.
  • Un errore di diritto nel ragionamento del giudice di merito può essere corretto senza annullare il provvedimento quando esiste una seconda motivazione autonoma e sufficiente (correzione ai sensi dell'art. 619 c.p.p.).
  • La tempestività e la rilevanza temporale delle prove (es. intercettazioni datate) possono essere dedotte dal giudice nelle valutazioni del periculum, ma la loro anzianità non esclude automaticamente la persistenza del rischio se collegata a comportamenti tesi all'occultamento.

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