Cassazione Penale, Sentenza n. 32690/2024 del 20/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo il Tribunale prosciolto per la causa di non punibilita ex art. 384, comma 2, cod. pen., ha invece ritenuto di assolverla per la particolare tenuita del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La difesa deduce violazione delle norme procedurali e sostanziali (artt. 63, 198, 197, 210, 191 cod. proc. pen.; 372, 384, 697 cod. pen.; art. 38 R.D. n. 773/1931), sostenendo che le dichiarazioni rese in veste di testimone erano autoindizianti (omessa denuncia dell arma ai sensi dell art. 697, comma 2) e che pertanto il giudice avrebbe dovuto interrompere l escussione, avvertire della facolta di astenersi e consentire la nomina di difensore, con conseguente inutilizzabilita delle dichiarazioni ai sensi dell art. 63 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di legittimita ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le dichiarazioni rese da Colossi non erano autoindizianti: i fatti riferiti attengono alla dinamica della falsa testimonianza e alla disponibilita dell arma attribuita a terzi (in particolare al suocero), non a una sua responsabilita penale per fatti pregressi. Di conseguenza la causa di non punibilita ex art. 384, comma 2, non era applicabile, e la scelta del giudice di merito di assolvere per particolare tenuita ex art. 131-bis era legittima. Il ricorso e stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Causa di non punibilita prevista per la testimonianza mendace o reticente resa da chi non avrebbe dovuto essere obbligato a deporre. Nel caso, la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché le dichiarazioni non risultavano autoindizianti della responsabilita penale della dichiarante.
Istituto della particolare tenuita del fatto utilizzato dalla Corte d appello per assolvere l imputata. La Cassazione ha ritenuto legittima tale scelta e l ha confermata, rilevando che essa non elide l antigiuridicita ma esclude la punibilita per tenuita.
art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
Regola di inutilizzabilita delle dichiarazioni autoindizianti rese da chi sia obbligato a rispondere. La Corte ha distinto tra dichiarazioni che rivelano responsabilita per fatti pregressi (tutelate dall art. 63) e dichiarazioni che realizzano lo stesso fatto tipico della falsa testimonianza, ritenendo che nel caso si tratti della seconda ipotesi.
art. 198, comma 2, cod. proc. pen.
Obbligo di avvertire la persona ascoltata della facolta di astenersi dal rispondere se le risposte possono incriminarla. La Corte ha ritenuto che tale avvertimento non fosse richiesto poiche le dichiarazioni non erano autoaccusatorie.
Contravvenzione relativa all omessa denuncia dell arma. La Corte di merito ha valutato che, sulla base degli elementi di fatto, la disponibilita dell arma era riferibile a terzi e non alla ricorrente, rendendo infondata la qualificazione delle sue parole come autoaccusatorie per tale reato.
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso infondato; applicata dalla Corte per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 (Mills)
Principio secondo cui il giudice deve verificare in termini sostanziali se il dichiarante avesse al momento dell escussione la qualifica di indagato, superando indici formali; tale valutazione, se motivata, non e sindacabile in sede di legittimita. La Corte ha fatto applicazione di questo principio.
Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 (Lo Presti)
Chiarimento sulla nozione di dichiarazioni indizianti ai fini dell art. 63 cod. proc. pen.: rientrano le dichiarazioni che rivelano responsabilita per fatti pregressi, non quelle con le quali il dichiarante realizza il fatto tipico di un reato (es. falsa testimonianza). La Corte ha richiamato questo principio per escludere la protezione dell art. 63 nel caso concreto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra dichiarazioni che rivelano responsabilita per fatti pregressi (autoindizianti) e dichiarazioni che costituiscono il fatto rilevante (es. falsa testimonianza): solo le prime attivano la tutela dell art. 63 cod. proc. pen.
- Il giudice deve valutare in termini sostanziali se la persona assunta come testimone avesse, al momento della dichiarazione, la qualifica di indagato; tale valutazione, se congruamente motivata, e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- L omissione dell avvertimento ex art. 198, comma 2, cod. proc. pen. rileva solo se le risposte potevano effettivamente incriminare l interessato per reati pregressi; se non sussistono contenuti autoindizianti, la mancata ripetizione dell avvertimento non comporta inutilizzabilita delle dichiarazioni.
- La scelta del giudice di applicare una causa estintiva o una forma di esclusione della punibilita (es. art. 384 comma 2 vs art. 131-bis) deve essere valutata in relazione alla reale natura delle dichiarazioni e agli elementi di fatto; la particolare tenuita e una forma di esclusione della sanzione che puo sostituire altre statuizioni, se adeguatamente motivata.
- In presenza di situazioni ambigue circa la responsabilita penale del dichiarante, la difesa deve evidenziare elementi concreti atti a dimostrare la riconducibilita dei fatti alla sfera di responsabilita della persona perche venga riconosciuta l inutilizzabilita per violazione dei diritti di difesa.
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