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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32695/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato, in qualità di carabiniere in servizio, di somme e altri beni (1900 dollari, un orologio, un paio di occhiali) consegnati o detenuti nello zaino di cui aveva la disponibilità presso la stazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che, secondo il regolamento dell'Arma, la custodia dei beni rinvenuti non rientrava nei suoi compiti e quindi la disponibilità non era connessa al servizio, per cui il fatto sarebbe riconducibile all'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) ormai prescritta; (2) che aveva ammesso soltanto l'appropriazione della somma di denaro e non l'appropriazione dell'orologio e degli occhiali, che avrebbe semplicemente dimenticato, contestando la valutazione probatoria della Corte di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, ai fini del peculato, il possesso qualificato può derivare dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che consenta la disponibilità materiale del bene e non è escluso dal mancato rispetto delle disposizioni organizzative interne; ha inoltre ritenuto inattendibile la versione difensiva circa la dimenticanza degli oggetti e ha valorizzato la mancata restituzione, le ammissioni e il memoriale del ricorrente. Conseguentemente il verdetto di condanna (pena di anni due e mesi otto di reclusione) è sostanzialmente confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato di peculato si configura non solo quando la disponibilità del bene sia nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quando derivi dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permettono di avere la disponibilità materiale del bene; va escluso solo il possesso meramente occasionale o fortuito.

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    Richiamato dalla difesa come alternativa, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta fosse meglio inquadrabile nel peculato per la qualificazione del possesso come connesso al servizio.

  • art. 61 n. 9 cod. pen. (circostanza aggravante)

    Richiamato dalla difesa quale aggravante ipotizzata sull'art. 646, ma non decisivo dato che la Corte ha ritenuto applicabile il peculato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per la sintesi dei motivi di ricorso; citata per conformarsi al requisito di esposizione sintetica dei motivi in cassazione.

Massime di principio

  • Per i reati contro la pubblica amministrazione, la qualificazione del possesso del bene come "di ufficio" o "di servizio" può derivare anche dall'esercizio di fatto delle funzioni, indipendentemente dall'organizzazione interna: non basta l'assenza di una regola interna per escludere il peculato.
  • Se la disponibilità del bene da parte del pubblico ufficiale è stabile o collegata alla funzione svolta (anche de facto), l'ipotesi di appropriazione indebita non prevale e non si può invocare automaticamente la prescrizione di reati alternativi.
  • La credibilità delle dichiarazioni dell'imputato viene valutata nel contesto probatorio complessivo: ammissioni parziali, mancata restituzione e documenti interni possono rafforzare l'accertamento dell'elemento psicologico dell'appropriazione.
  • Le disposizioni organizzative interne non determinano in via automatica la qualificazione penale: la ricostruzione fattuale e l'idoneità del possesso a collegarsi al servizio sono decisive.
  • Sul piano processuale, l'adesione dell'avvocato a uno sciopero delle udienze è irrilevante se non è stata chiesta la discussione orale; in cassazione i motivi manifestamente infondati portano all'inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese e alle somme a favore della cassa delle ammende.

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