Cassazione Penale, Sentenza n. 32691/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentata estorsione pluriaggravata. Le censure principali riguardano: (1) la qualificazione giuridica del fatto (bisognava valutare se si trattasse più propriamente di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. invece che di estorsione ex art. 629 c.p.), con particolare riferimento alla mancata prova della consapevolezza da parte degli imputati che il credito vantato da Albanese non fosse azionabile giudizialmente; (2) l'assenza di prova di un interesse o di un profitto personale degli odierni ricorrenti nella vicenda; (3) vizi di motivazione e di individualizzazione delle condotte, criticando la chiamata in correità e la valutazione delle dichiarazioni di collaboratore; (4) la contestazione in sentenza dell'aggravante delle "più persone riunite" pur in mancanza di contestazione formale in capo all'accusa; (5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi in parte. Ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia uniformata ai principi fissati dalla precedente pronuncia rescindente e non abbia adeguatamente accertato due profili essenziali: la consapevolezza degli imputati circa l'impossibilità di azionare giudizialmente il credito e l'esistenza di un vantaggio personale individualizzabile perseguito dai coimputati. Ha inoltre rilevato l'omessa o carente contestazione formale dell'aggravante delle "più persone riunite", per la quale, data la componente valutativa relativa alla simultaneità, la contestazione formale era necessaria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente ai profili indicati e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame rispetto alle questioni rimesse (in particolare qualificazione giuridica, prova del profitto personale e validità della contestazione dell'aggravante). Non c'è stata una pronuncia di assoluzione piena: si è disposto il rinvio per un nuovo giudizio su specifici punti.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma relativa al reato di estorsione; applicata nella sentenza di merito ma messa in discussione dalla Cassazione in relazione alla necessità di accertare il dolo specifico e l'esistenza di un profitto personale dei coimputati
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Cassazione richiama i criteri distintivi rispetto all'estorsione: per l'art. 393 l'agente agisce nella convinzione (anche se errata ma ragionevole) di esercitare un proprio diritto, mentre per l'estorsione vi è la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa
art. 417, lett. b) cod. proc. pen.
"in forma chiara e precisa"
Richiesta di chiarezza e precisione nell'enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti nell'atto di rinvio a giudizio: la mancanza di tale precisione può compromettere il diritto di difesa
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
Principi che impediscono al giudice di applicare aggravanti non formalmente contestate dall'accusa e che regolano i limiti della decisione rispetto all'imputazione
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Obbligo di uniformità alle pronunce della Corte: la sentenza impugnata non si è uniformata alla precedente pronuncia rescindente, violando il disposto richiamato
Sez. U, sent. "Filardo" (16/07/2020)
"l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto..."
Giurisprudenza guida sul discrimen tra art. 393 e art. 629: la Cassazione la richiama per spiegare quando la condotta va qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quando come estorsione
Sez. U, sent. "Sorge" (18/04/2019)
Principio sulla legittimità della contestazione in fatto: la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante è condizione per considerare valida una contestazione non formulata nella terminologia normativa letterale
Sez. U, sent. "Alberti" (29/03/2012)
Nel reato di estorsione l'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultaneità della presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; tale elemento qualitativo richiede valutazione e, se non formalmente contestato, impedisce l'applicazione d'ufficio
Massime di principio
- Per distinguere tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) il punto cruciale è l'elemento psicologico: occorre provare se l'agente era consapevole dell'ingiustizia della pretesa o se riteneva ragionevolmente di avere un diritto azionabile.
- Se un terzo interviene per conto di un presunto creditore, per configurare estorsione bisogna provare un interesse o un profitto personale del terzo; la mera partecipazione su sollecitazione del creditore può restare nella sfera dell'art. 393 c.p. se manca il dolo di estorsione.
- Le circostanze aggravanti che hanno componente valutativa (es. la simultaneità delle persone riunite) devono essere chiaramente contestate dall'accusa: il giudice non può applicarle autonomamente se non sono state esposte in modo sufficientemente preciso nell'imputazione.
- Dove la Corte di cassazione ha annullato con rinvio specifico, il giudice di merito è tenuto a conformarsi e a svolgere gli accertamenti indicati; una decisione che ignori i punti indicati dalla pronuncia rescindente può essere cassata per mancata uniformità.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di chiamati in correità richiedono verifiche di attendibilità e riscontri estrinseci individualizzanti (credibilità del dichiarante, attendibilità del contenuto, riscontri esterni) prima di fondare su di esse le responsabilità di terzi.
- L'enunciazione precisa delle aggravanti nell'atto di imputazione è essenziale per il diritto di difesa: difetti di specificazione possono precludere l'applicazione delle aggravanti in sentenza e comportare la rimessione al giudice dell'impugnata pronuncia.
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