Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32693/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 23-bis del d.l. emergenziale per il Covid-19 (segnalato come art. 23 recte 23-bis del d.l. n.149/2020 convertito nella legge n.176/2020) per la mancata trasmissione, con modalità e tempi di legge, delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore nell'ambito del giudizio di appello celebrato con rito cartolare emergenziale; 2) violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. per la mancata rilevazione della nullità assoluta derivante da tale omissione; 3) violazione dell'art. 649 c.p.p. per il fatto che la nullità avrebbe impedito al difensore di eccepire l'esistenza di una precedente pronuncia irrevocabile sullo stesso fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale, nel giudizio cartolare emergenziale, costituisca una "nullità generale a regime intermedio" ai sensi dell'art. 180 c.p.p., cioè una nullità che deve essere eccepita nel primo atto utile successivo alla sua consumazione pena la sanatoria ex art. 182 c.p.p. Nel caso di specie l'eccezione non è stata sollevata tempestivamente: il difensore ha dichiarato di non avere (voluto) presentare le conclusioni scritte, per cui la nullità è stata sanata. Anche la terza censura è stata giudicata tardiva e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al fatto per cui è stato condannato l'imputato (reato principale). La sentenza di merito ha confermato la condanna per questo reato

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante della recidiva usata per aumentare la pena; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'aggravante

  • art. 23-bis d.l. emergenziale (d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176) (segnalato in parte come d.l. n.149/2020)

    Disposizione organizzativa emergenziale che prevedeva modalità telematiche per lo svolgimento di specifici atti processuali. La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore configura una nullità di natura intermedia, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alla natura della nullità (assoluta vs. relativa). La Corte ha ritenuto che la nullità in discussione sia del tipo "generale a regime intermedio" disciplinata dall'art. 180 c.p.p., e non una nullità assoluta insalvabile senza eccezione

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sulla classificazione delle nullità processuali. La Corte ha qualificato la mancata comunicazione come nullità generale a regime intermedio soggetta a eccezione tempestiva

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria delle nullità non dedotte tempestivamente. La Corte ha ritenuto operante la sanatoria perché la nullità non è stata eccepita nel primo atto utile

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'efficacia degli atti processuali e le questioni relative a precedenti pronunce irrevocabili. La Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa a una precedente pronuncia irrevocabile fosse tardiva e avrebbe dovuto essere dedotta in appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare emergenziale per il Covid-19, la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore costituisce una nullità che va qualificata come "generale a regime intermedio" (art. 180 c.p.p.).
  • Le nullità di regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente, cioè nel primo atto utile successivo alla loro consumazione; in caso contrario si applica la sanatoria ex art. 182 c.p.p. e la nullità non può più essere fatta valere.
  • La scelta del difensore di non presentare conclusioni scritte può essere considerata come rinuncia/omissione idonea a far decadere la possibilità di eccepire la nullità successivamente.
  • Questioni relative a pronunce precedenti irrevocabili o altre deduzioni difensive rilevabili in sede di appello devono essere sollevate già in appello; se non dedotte allora, risultano tardive davanti alla Corte di cassazione.
  • In casi analoghi è fondamentale agire tempestivamente: se si rileva una violazione procedurale nella fase telematica emergenziale, il difensore deve eccepirla subito nel primo atto utile per evitare la sanatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.