Cassazione Penale, Sentenza n. 32688/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 30, comma 3, e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sostiene che la condotta contestata sarebbe riconducibile all'art. 30, comma 3 (mancato rientro al termine del permesso premio), e non all'art. 47-ter (allontanamento dal luogo di detenzione nelle forme della detenzione domiciliare). Inoltre lamenta che la Corte di appello non avrebbe verificato l'effettivo momento del rientro in istituto, ritenendo invece decisivo il volontario allontanamento nonostante il permesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricostruito i fatti: la detenuta, autorizzata con permesso premio per recarsi al cimitero, giunta alla stazione di Napoli si allontanò facendo perdere le proprie tracce e fu rintracciata dopo alcuni giorni. Pur rilevando l'impreciso riferimento formale all'art. 47-ter nell'imputazione, i giudici hanno ritenuto correttamente descritto il fatto come evasione; ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 354, l'assenza superiore a dodici ore si qualifica penalmente ai sensi del primo comma dell'art. 385 c.p. Nel caso concreto l'assenza si protrasse per giorni, quindi oltre le dodici ore. Il motivo di ricorso è stato ritenuto generico e non specifico; pertanto inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 30, comma 3
Regola le conseguenze per il detenuto che non rientra in istituto entro il termine del permesso: assenze oltre 3 e fino a 12 ore sono punite disciplinarmente; se l'assenza supera le 12 ore si configura la fattispecie penale richiamata all'art. 385 c.p. La Corte ha applicato questo criterio per qualificare l'assenza prolungata come evasione.
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 47-ter
Norma riferita all'allontanamento del soggetto ristretto in forme di detenzione domiciliare. La Corte ha ritenuto che il richiamo formale a tale articolo nell'imputazione fosse impreciso, rilevando però che la qualificazione sostanziale dei fatti è quella di evasione; quindi il riferimento formale non ha impedito la corretta qualificazione sostanziale.
Il primo comma disciplina il reato connesso all'allontanamento del detenuto oltre il termine del permesso (evasione); la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 385 quando l'assenza supera le 12 ore, come accaduto nel caso in esame.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica formale indicata nell'imputazione è subordinata alla corretta ricostruzione del fatto: se la descrizione fattuale configura evasione, la Corte applicherà la norma sostanziale corretta anche se l'articolo citato è impreciso.
- Nel caso di permessi premio, la distinzione tra sanzione disciplinare e reato penale dipende dalla durata dell'assenza: oltre le 12 ore l'assenza può integrare il reato previsto dall'art. 385 c.p.
- In Cassazione i motivi generici e privi di specificità fattuale e giuridica sono frequentemente dichiarati inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione il vizio di legge o la doglianza di motivazione.
- La contestazione dell'erronea qualificazione tra disciplina e penale deve dimostrare elementi concreti (es. prova del rientro entro il termine, giustificazioni rilevanti) per essere efficace.
- La Corte valuterà la sostanza dei fatti sopra la forma dell'imputazione: errori formali nella citazione normativa non sono decisivi se la fattispecie concreta è chiara e corrisponde a una qualificazione penale applicabile.
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