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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10207 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE - Liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 "ratione temporis" vigente - Adempimenti della controllante - Presentazione della dichiarazione anche delle controllate - Necessità - Attività di controllo esercitata nei confronti della sola controllante - Legittimità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA di gruppo relativa al 2004, presentata dalla capogruppo, disconoscendo un credito IVA di 7.309.139 euro riportato dal 2003. Il credito era giunto alla controllata B. S.p.A. attraverso una serie di trasferimenti d’azienda e, secondo l’Ufficio, era inesistente perché originato da operazioni fraudolente; il suo utilizzo aveva consentito al gruppo di non versare un saldo IVA a debito di 2.539.755 euro. La CTR della Lombardia aveva annullato l’accertamento, ritenendo che mancasse la prova della fittizietà del credito perché il rilievo originario non era stato notificato alla società C. S.a.s. L’Agenzia ha contestato, in particolare, che l’accertamento sulla capogruppo dovesse essere preceduto da rettifiche nei confronti delle società coinvolte nei precedenti passaggi del credito; ha inoltre dedotto l’omesso esame di elementi relativi all’abuso e a un’autonoma contestazione sull’ammissibilità di crediti provenienti da società non controllate da almeno un anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha assorbito gli altri motivi, inclusi quelli relativi all’omesso esame e alla distinta contestazione sull’utilizzo del credito. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, nel regime IVA di gruppo applicabile, la controllante presenta e sottoscrive anche le dichiarazioni delle controllate, assumendone il contenuto ai fini della liquidazione di gruppo: perciò l’Amministrazione può controllare e accertare direttamente la dichiarazione della capogruppo senza dover prima rettificare quelle delle controllate o delle società coinvolte nei trasferimenti del credito. Non è stato riconosciuto un vincitore definitivo nel merito, perché la causa è stata rinviata; in Cassazione ha prevalso l’Agenzia delle Entrate. Non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, comma 3

    La disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo quindi, nell’autorizzare un sistema di compensazione speciale infragruppo, che si attua in capo alla controllante, lo fa ponendo uno specifico obbligo di dichiarazione a carico della stessa - che abbraccia, oltre la propria dichiarazione, anche le dichiarazioni delle società controllate unitamente al prospetto di liquidazione - e che produce immediate ricadute in merito alla applicazione delle disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni.

    La liquidazione IVA di gruppo accentra presso la controllante la compensazione e gli adempimenti dichiarativi del gruppo. La controllante, sottoscrivendo e presentando anche le dichiarazioni delle controllate, risponde del contenuto dichiarato e può essere destinataria dell’accertamento relativo alla posizione fiscale di gruppo.

  • D.M. 13 dicembre 1979, artt. 5 e 6

    Ne consegue che l’attività di controllo ed accertativa correttamente è stata esercitata nei confronti del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi di dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile (art. 5 DM) in merito alla complessiva posizione fiscale del gruppo, attività di controllo ed accertativa del tutto autonoma, e non sussidiaria, rispetto a quella esercitabile sulle dichiarazioni delle singole società controllate (art. 6 del DM).

    L’accertamento nei confronti della controllante è autonomo e non richiede che siano prima rettificate le dichiarazioni delle controllate. La responsabilità solidale delle controllate per le somme non versate non elimina gli obblighi e la responsabilità dichiarativa della controllante.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30, 54 e 54-bis

    La deroga prevista nel caso della liquidazione IVA di gruppo trova il suo correttivo proprio nel meccanismo, prima ricordato, della presentazione delle plurime dichiarazioni a cui la capogruppo è tenuta, previa sottoscrizione: in tal modo il credito viene collegato inscindibilmente alla posizione del contribuente, e cioè la capogruppo, che se ne avvale nell’anno successivo, oltre che alla posizione del contribuente che lo ha maturato.

    La compensazione infragruppo costituisce una deroga circoscritta alle regole ordinarie sull’utilizzo del credito IVA. Il credito può concorrere alla liquidazione di gruppo secondo il meccanismo previsto dalla legge, con conseguente possibilità di verificarne la spettanza nella dichiarazione della controllante che lo utilizza.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 3, 8 e 8-bis

    La Corte richiama tali disposizioni nel coordinare gli obblighi di presentazione della dichiarazione IVA con il regime di gruppo: chi è tenuto a presentare la dichiarazione deve rispettarne le regole ed è soggetto ai controlli previsti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 5 e 6

    Le norme sanzionatorie sono richiamate per chiarire che gli obblighi dichiarativi della controllante comportano anche l’assoggettamento alle conseguenze previste in caso di irregolarità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime di IVA di gruppo applicabile alla controversia, la capogruppo che presenta e sottoscrive le dichiarazioni delle controllate assume la responsabilità del loro contenuto ai fini della liquidazione unitaria.
  • L’Agenzia delle Entrate può accertare direttamente la dichiarazione IVA di gruppo nei confronti della controllante: non è necessario che prima rettifichi le dichiarazioni delle controllate o emetta accertamenti contro tutti i soggetti coinvolti nella formazione o nei trasferimenti del credito.
  • La responsabilità solidale delle società controllate non esclude quella della controllante, sulla quale ricadono gli obblighi dichiarativi e presso la quale si concentrano la compensazione e l’eventuale rimborso dell’eccedenza.
  • La pronuncia non decide definitivamente se il credito contestato fosse inesistente o se il suo utilizzo fosse abusivo: questi aspetti restano da esaminare nel giudizio di rinvio, una volta riconosciuta la legittimità dell’accertamento diretto alla capogruppo.

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