Cassazione Civile, Ordinanza n. 27011/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I fideiussori avevano agito per ottenere il riconoscimento della scorrettezza del comportamento della banca e, soprattutto, la liberazione del garante dagli obblighi assunti con fideiussione prestata nel 1996 a favore del fratello del primo attore. In via consequenziale chiedevano anche dichiararsi la nullità o l’annullabilità della transazione stipulata nel 2006 con l’istituto di credito, con la quale il debitore e la moglie avevano contratto un mutuo fondiario per reperire le somme necessarie a soddisfare l’escussione. La domanda si fondava, secondo i ricorrenti, sull’asserita violazione di vari doveri e sull’idea che la banca avesse tenuto un comportamento scorretto nel contesto dell’escussione della garanzia e della successiva transazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l’appello era stato dichiarato inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1955, 1965, 1175, 1375, 1723, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ricostruito i fatti e non avesse riconosciuto la fondatezza della tesi della liberazione dalla fideiussione e la nullità della transazione. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese con la maggiorazione del 20%. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché prolisso, ripetitivo, confuso e privo di una vera esposizione sommaria dei fatti; inoltre le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non scalfivano la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso che la transazione potesse incidere sul giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, aveva negato il carattere novativo dell’accordo del 2006 e aveva escluso raggiri della banca e liberazione del fideiussore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che l’atto di impugnazione era eccessivamente prolisso, reiterativo e di difficile lettura, privo dell’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e mescolava profili di merito con censure giuridiche formulate in modo oscuro e contraddittorio. Quanto al merito, ha rilevato che le doglianze non incidevano sulla sentenza del Tribunale, la quale aveva correttamente affermato che la transazione del 2006 non poteva travolgere il giudicato sul decreto ingiuntivo, non aveva natura novativa, le vicende del mutuo garantito erano irrilevanti, il fideiussore non poteva considerarsi liberato e non risultava alcun raggiro della banca. Il secondo motivo sulle spese è stato giudicato incomprensibile, poiché il Tribunale aveva applicato l’aumento previsto dall’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014 nei limiti del 20%. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e, inoltre, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa liberazione del fideiussore; la Corte non ne accoglie l’interpretazione prospettata perché le censure erano inammissibili e comunque non idonee a superare la ratio della decisione di merito.
Invocato in relazione alla transazione; la Corte ribadisce che la transazione del 2006 non aveva carattere novativo e non poteva incidere sul giudicato.
Richiamato per sostenere scorrettezza della condotta della banca; la Corte non ravvisa vizi giuridicamente apprezzabili nelle censure.
Richiamato per la presunta violazione della buona fede; la Corte reputa le doglianze inammissibili e sostanzialmente volte a una rivalutazione del merito.
Richiamato dai ricorrenti; non viene valorizzato nella decisione, che esclude la fondatezza delle censure.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte non accoglie la doglianza perché diretta a contestare l’accertamento di merito.
Richiamati per il tema delle presunzioni; la Corte osserva che il ricorso mira a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in cassazione.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per asseriti errori del giudice di merito; la Corte rileva che le censure sono formulate in modo confuso e sostanzialmente dirette a ottenere un nuovo esame del merito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso è inammissibile anche perché manca una reale e ordinata esposizione sommaria dei fatti.
Citato con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte d’appello.
Citato con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte d’appello.
art. 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte ritiene corretta l’applicazione della maggiorazione del 20% sulle spese liquidate dal Tribunale, in considerazione della manifesta fondatezza delle tesi della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente articolato in più motivi, è redatto in modo prolisso, ripetitivo, confuso e privo di una reale esposizione sommaria dei fatti, tale da impedire una chiara individuazione delle censure.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge, se le doglianze mirano in sostanza a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Una transazione successiva non travolge il giudicato già formatosi su un decreto ingiuntivo definitivo, salvo che sussistano specifici presupposti idonei a privarlo di efficacia; in difetto, l’accordo non può essere qualificato come novativo per incidere sul titolo giudiziale.
- La contestazione sulla liquidazione delle spese deve essere specifica e intellegibile; se il giudice applica nei limiti consentiti la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale, la censura è infondata.
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