Cassazione Civile, Ordinanza n. 16222/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione della banca a un decreto ingiuntivo che le aveva imposto di pagare alla Società Operaia di Bologna euro 64.677,59 a titolo di contributo per l'anno 2014. Il credito veniva fondato sull'art. 61 dello statuto della Banca Operaia di Bologna s.coop. a r.l., poi confluita nella Banca Agricola Mantovana s.p.a. e successivamente nella ricorrente, nonché sull'art. 7 dell'atto di fusione. La banca aveva contestato la natura dell'obbligazione, sostenendo che si trattasse non di un vincolo contrattuale ma di una promessa unilaterale atipica o di una donazione nulla per difetto di forma, e comunque aveva dedotto l'inefficacia del recesso. In cassazione ha articolato quattro motivi: violazione delle norme su donazione e promessa unilaterale; omesso esame del preteso interesse della banca all'assunzione dell'impegno; omesso esame della dedotta condizione dell'utile di esercizio; violazione dell'art. 1373 c.c. per l'asserita efficacia del recesso. La resistente ha eccepito in memoria la formazione di un giudicato esterno su una precedente sentenza resa tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo rapporto obbligatorio per l'annualità 2013.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la memoria della resistente documentasse un giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti, relativo alla sussistenza del diritto della Società Operaia al contributo per l'annualità 2013, derivante dalla medesima fonte negoziale. Ha quindi applicato il principio secondo cui il giudicato su un rapporto di durata e sulle questioni strutturali del rapporto preclude il riesame delle medesime questioni in successivi giudizi relativi ad altre annualità, salvo sopravvenienze che modifichino il contenuto del rapporto. Poiché tutti i motivi del ricorso investivano proprio la qualificazione, validità e disciplina del medesimo rapporto obbligatorio, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura donativa dell'impegno, poi esclusa per effetto del giudicato esterno.
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina della donazione e i suoi limiti formali.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della pretesa donazione per difetto di forma.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'atipicità e invalidità della promessa unilaterale invocata come fonte dell'obbligo.
art. 48 legge notarile
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del difetto di forma dell'eventuale liberalità.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del recesso da un'obbligazione che assumeva a tempo indeterminato.
Citato quanto al deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 124, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato per la produzione della sentenza passata in giudicato munita di certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un rapporto di durata preclude il riesame, in successivi giudizi relativi a periodi diversi, delle questioni attinenti agli elementi strutturali e permanenti del rapporto, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che ne modifichino il contenuto.
- La pronuncia che accoglie una domanda di adempimento contrattuale può determinare giudicato implicito sulla validità e sulla natura del negozio fonte del rapporto obbligatorio, con effetti preclusivi in successive controversie tra le stesse parti.
- Nei rapporti periodici, il diverso ammontare della pretesa relativa a annualità differenti non esclude di per sé l'identità del nucleo costitutivo della controversia quando resti comune la fonte dell'obbligazione e il criterio di determinazione del corrispettivo.
- Quando tutti i motivi di ricorso investono questioni già coperte da giudicato esterno, il ricorso è inammissibile senza necessità di esaminare nel merito le censure sulla qualificazione o validità del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →