Cassazione Civile, Ordinanza n. 20504/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia: il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la resistente ha accettato la rinuncia, con conseguente applicazione dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, essendo intervenuta l'accettazione, non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di sfratto per morosità promosso dal locatore nei confronti del conduttore di un locale oggetto di contratto di locazione. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, su gravame del locatore, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e condannandolo al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni ritenuti dovuti. Il conduttore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. per interpretazione della clausola contrattuale n. 7, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente letto come attribuente al conduttore l'onere dei lavori di realizzazione del locale e l'irripetibilità dei relativi costi, mentre il ricorrente sosteneva che fosse una mera clausola di stile e che il bene non fosse stato consegnato in normale stato locativo né nella disponibilità del locatore; (2) violazione degli artt. 1575 e ss., 1362 e ss., 2697 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. per avere ritenuto avvenuta la regolare consegna del bene e operativa la clausola contrattuale, trascurando prove testimoniali, documentali e una presunta ammissione della controparte; (3) violazione dell'art. 79 L. 392/1978 per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente corrisposte in violazione dei limiti di legge; (4) violazione degli artt. 1453 e 1587 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. per l'esclusione della compensazione dei crediti tra le parti e la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento del conduttore; (5) violazione dell'art. 2721 c.c. e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento di versamenti riferiti al periodo febbraio-dicembre 1994 e per l'erronea quantificazione della morosità e dei relativi accessori. Dopo la proposizione del ricorso, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla resistente, che a sua volta ha rinunciato al controricorso.
Norme richiamate
È indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese processuali.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di corretta interpretazione del contratto.
Richiamati nei motivi come norme asseritamente violate nella valutazione delle domande, delle prove e del materiale istruttorio.
Richiamati nei motivi in tema di obblighi del locatore e consegna del bene locato.
Richiamato nei motivi in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392
Invocato per la restituzione delle somme pagate in asserita violazione dei limiti e divieti della disciplina delle locazioni.
Richiamato nei motivi in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento e alla compensazione dei crediti.
Richiamato nei motivi in tema di obblighi del conduttore.
Richiamato nei motivi in tema di prova testimoniale e dimostrazione dei pagamenti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando la rinuncia è stata accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese di lite, secondo la disciplina richiamata dall'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20328/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20345/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →