Cassazione Civile, Ordinanza n. 07771/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo e poi ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale che aveva escluso l'ammissione di tre crediti insinuati in via chirografaria nel fallimento della controparte: (1) un credito per anticipi asseritamente erogati a professionisti incaricati di assistenza legale, contabile e di attestazione del piano concordatario della procedura della società poi fallita; (2) un credito per spese di manutenzione straordinaria di beni mobili e per la messa in sicurezza dell'azienda e dei lavoratori dopo un crollo verificatosi presso il capannone oggetto di affitto d'azienda; (3) un credito per somme pagate a titolo di TFR, ratei ferie e permessi relativi a dipendenti trasferiti in forza di contratto di affitto d'azienda. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 2704 e 2709 c.c. e vizio motivazionale per la mancata attribuzione di data certa a una scrittura privata del 29/6/2015, deducendo che la menzione del concordato preventivo e la documentazione fiscale avrebbero dimostrato l'anteriorità del credito rispetto al fallimento; con il secondo si lamentava omessa o insufficiente motivazione sul rigetto del credito per manutenzioni, assumendo erroneamente che il Tribunale avesse fondato la decisione su un preteso subentro nel contratto di locazione; con il terzo si contestava il mancato riconoscimento del credito di € 10.386,86 per TFR e altre spettanze, sostenendo che il pagamento poteva desumersi da elementi sintomatici, come la mancata insinuazione di due lavoratori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura sulla data certa della scrittura privata si risolveva in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, il quale aveva escluso che la generica menzione del concordato preventivo valesse a conferire data certa al documento; inoltre, la deduzione relativa alla documentazione fiscale era nuova e non risultava puntualmente allegata nel giudizio di merito, con conseguente difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi del decreto, che aveva escluso il credito non per il preteso subentro della ricorrente come promissaria acquirente, ma perché dalla stessa ricorrente risultava che, per effetto dell'accordo novativo, la fallita era stata liberata dagli obblighi del contratto di locazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, al di là della formale denuncia di violazioni di legge e di vizi motivazionali, mirava soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Per la prova della data certa di una scrittura privata non autenticata, occorre un fatto idoneo a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento; tale valutazione, se adeguatamente motivata, è riservata al giudice di merito.
La norma è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione; la censura è trattata come contestazione dell'accertamento di fatto sulla opponibilità del documento.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e riguarda solo anomalie motivazionali gravi, non il difetto di sufficienza.
L'opposizione allo stato passivo è il rimedio esperito nel giudizio di merito avverso il decreto di esecutività dello stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La prova della data certa di una scrittura privata non autenticata richiede un elemento esterno idoneo a rendere certa l'anteriorità del documento; la mera menzione generica di un fatto o di una procedura non basta se non consente di individuare con precisione il momento di formazione dell'atto.
- La valutazione sulla idoneità di un fatto a conferire data certa al documento è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non illogica.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o documenti/deduzioni non trattati nella decisione impugnata se il ricorrente non dimostra di averle già sottoposte al giudice di merito, indicando specificamente dove e come ciò sia avvenuto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il vizio di motivazione oggi è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contrasto logico, non essendo più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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