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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07576/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era accusato di aver falsamente dichiarato, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 05/09/2018, un reddito personale di € 6.000,00 mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno rivelato un reddito del nucleo familiare pari a € 18.400,90, superiore alla soglia per il beneficio. Condanna in primo grado: 1 anno di reclusione e € 310,00 di multa. In appello è stato contestato (i) che lo stato di detenzione del ricorrente interrompeva la convivenza e dunque l'obbligo di dichiarare i redditi dei familiari; (ii) che parte del reddito derivava da indennità di disoccupazione e poteva non rientrare nella nozione di reddito rilevante (errore scusabile); (iii) carenza di accertamento della composizione del nucleo familiare, anche con riferimento a conviventi di etnia Rom.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla cessazione della convivenza per stato di detenzione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il rapporto di convivenza ai fini del patrocinio prescinde dalla coabitazione fisica e permane anche se un componente è detenuto. Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo all'elemento soggettivo/errore sul carattere reddituale dell'indennità di disoccupazione, dato che l'art.76 TUSG include fra i redditi rilevanti anche indennità di disoccupazione e l'errore su tale nozione incide su un elemento della fattispecie penale (non è errore scusabile di legge extrapenale). Il terzo motivo è stato escluso come generico e ripetitivo, essendo mancata la specificazione su quali redditi dovessero essere esclusi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.95 T.U. sul patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - TUSG)

    La fattispecie penale punisce le false indicazioni/omissioni nella domanda; le indicazioni false devono essere sorrette dal dolo generico. L'art.76 è richiamato dalla norma e quindi l'errore sulla nozione di reddito rilevante incide su un elemento della fattispecie penale.

  • art.76 TUSG (comma 1 e comma 3)

    Stabilisce la nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio, includendo anche redditi esenti o soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva, tra i quali rientrano le indennità di disoccupazione; pertanto tali somme devono essere dichiarate e computate nel reddito del nucleo familiare.

  • art.92 TUSG

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (contestata applicazione), ma la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla composizione e convivenza del nucleo familiare.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Norme di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure o manifestamente infondate o generiche e quindi inammissibili.

  • art.125, n.3 cod.proc.pen.

    Riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure generiche non possano fondare il ricorso per cassazione se non specificate.

  • art.111, comma sesto Costituzione

    Richiamato a tutela del diritto di difesa e adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto comunque corretta la motivazione di merito in relazione alle questioni sollevate.

  • art.546, comma primo, cod.proc.pen.

    Richiamato nell'articolazione dei motivi di ricorso; utilizzato per valutare le doglianze sulla motivazione di merito.

  • art.47, comma 3, cod.pen.

    Rilevato nella discussione sull'errore su norme extrapenali: la Corte ha escluso che l'errore sulla nozione di reddito rilevante fosse riconducibile a un errore su norma extrapenale scusabile, trattandosi di elemento della fattispecie penale.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione di un soggetto non interrompe automaticamente il rapporto di convivenza ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la convivenza è valutata sulla base di rapporti stabili e non solo sulla coabitazione fisica.
  • Ai fini del TUSG, vanno computati anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva (es. indennità di disoccupazione); l'ignoranza circa la natura reddituale di tali somme non costituisce di per sé errore scusabile sull'elemento del reato.
  • Le false dichiarazioni o omissioni rilevanti per l'ammissione al patrocinio integrano il reato previsto dall'art.95 TUSG solo se sussiste il dolo generico; la difesa deve quindi proporre elementi concreti volti a escludere il dolo o a dimostrare un controllo attestabile.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e ben motivate: la generica ripetizione di doglianze già esaminate in grado d'appello, senza indicare quali redditi dovrebbero essere esclusi dal computo, rende il motivo inammissibile.
  • Quando si contesta la composizione del nucleo familiare o la rilevanza di determinati redditi, il difensore deve indicare chiaramente quali componenti e quali voci reddituali si ritengono non computabili, fornendo elementi di prova o di fatto per opporsi agli accertamenti.
  • L'errore sulla nozione di reddito rilevante, richiamata espressamente dalla norma incriminatrice, viene inquadrato come questione relativa a un elemento della fattispecie penale e non come semplice errore su norma extrapenale; pertanto ha minori possibilità di scusare la responsabilità penale.

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