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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 7255 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, sostenendo di avere commesso un errore materiale nella dichiarazione IRES relativa al 2008. Aveva inteso adeguarsi agli studi di settore al valore minimale, ma il programma aveva riportato ai fini IRES un importo superiore, mentre ai fini IVA era stato indicato il valore minimale. La contribuente affermava inoltre di avere versato imposte coerenti con l'adeguamento e sosteneva che l'errore potesse essere corretto nel corso del giudizio, senza necessità di una dichiarazione integrativa nei termini previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura relativa all'omesso esame di fatti decisivi non rispettava i requisiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la società non aveva indicato in modo preciso lo studio di settore applicabile, il valore minimale, i dati dichiarati e l'effettivo scostamento, né aveva dimostrato la decisività dei fatti dedotti. Inoltre, ricorreva il limite della doppia conforme, poiché sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale avevano deciso sulla base delle medesime ragioni di fatto. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. La ricorrente è stata tuttavia condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, un errore dichiarativo deve essere dimostrato con dati concreti e verificabili: occorre indicare la norma o lo studio di settore applicabile, il valore corretto, quello dichiarato e la differenza risultante.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove; occorre individuare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato completamente omesso.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sulle medesime questioni di fatto, il ricorso per cassazione basato sul vizio di motivazione è normalmente precluso dalla doppia conforme.
  • La condotta di pagamento coerente con la tesi del contribuente può costituire un elemento utile, ma non sostituisce la necessità di correggere tempestivamente la dichiarazione o di provare analiticamente l'errore.
  • Un ricorso privo della trascrizione o dell'indicazione precisa dei dati fiscali essenziali rischia di essere dichiarato inammissibile, anche se l'errore sostanziale astrattamente potrebbe essere fondato.

Testo integrale

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