Sentenza del 14/03/2019 n. 7255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, sostenendo di avere commesso un errore materiale nella dichiarazione IRES relativa al 2008. Aveva inteso adeguarsi agli studi di settore al valore minimale, ma il programma aveva riportato ai fini IRES un importo superiore, mentre ai fini IVA era stato indicato il valore minimale. La contribuente affermava inoltre di avere versato imposte coerenti con l'adeguamento e sosteneva che l'errore potesse essere corretto nel corso del giudizio, senza necessità di una dichiarazione integrativa nei termini previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura relativa all'omesso esame di fatti decisivi non rispettava i requisiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la società non aveva indicato in modo preciso lo studio di settore applicabile, il valore minimale, i dati dichiarati e l'effettivo scostamento, né aveva dimostrato la decisività dei fatti dedotti. Inoltre, ricorreva il limite della doppia conforme, poiché sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale avevano deciso sulla base delle medesime ragioni di fatto. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. La ricorrente è stata tuttavia condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base è stata emessa la cartella contestata.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Prevede la possibilità e i termini per presentare dichiarazioni integrative; i giudici di merito avevano ritenuto che l'errore dovesse essere corretto attraverso tale strumento entro il termine previsto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma applicabile alla sentenza impugnata, consente di denunciare soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la semplice omessa valutazione di singoli elementi probatori.
Codice di procedura civile, artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4
Impongono al ricorrente di indicare e documentare con precisione gli atti e i dati sui quali fonda il ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
In presenza di una doppia decisione conforme nei giudizi di merito, limita la possibilità di impugnare in cassazione la sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, un errore dichiarativo deve essere dimostrato con dati concreti e verificabili: occorre indicare la norma o lo studio di settore applicabile, il valore corretto, quello dichiarato e la differenza risultante.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove; occorre individuare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato completamente omesso.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sulle medesime questioni di fatto, il ricorso per cassazione basato sul vizio di motivazione è normalmente precluso dalla doppia conforme.
- La condotta di pagamento coerente con la tesi del contribuente può costituire un elemento utile, ma non sostituisce la necessità di correggere tempestivamente la dichiarazione o di provare analiticamente l'errore.
- Un ricorso privo della trascrizione o dell'indicazione precisa dei dati fiscali essenziali rischia di essere dichiarato inammissibile, anche se l'errore sostanziale astrattamente potrebbe essere fondato.
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