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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27256/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a correggere un presunto errore di fatto nella sentenza n. 30016/2024 delle Sezioni Unite penali: in particolare si contestava la valutazione della Corte circa l'esistenza di un danno patrimoniale (perdita di una "seria e consistente possibilità" di ottenere l'immobile) derivante dall'estromissione coatta degli aggiudicatari provvisori dalla gara. Il ricorrente sosteneva che la Corte avrebbe applicato, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 584 c.p.c. invece della previgente disciplina (richiamando l'art. 2, comma 3-sexies d.l. 14/03/2005, n. 35), e che tale errore di fatto (riguardante la data dell'ordinanza di messa in vendita del bene) avrebbe influito sulla valutazione della perdita di chance.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompatibilità con i motivi consentiti dall'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non fosse un errore di fatto percettivo attinente alla lettura di atti interni, ma, in sostanza, una questione di diritto/valutazione (ratificata anche dall'impossibilità di riferire la decisione a una svista percettiva). Inoltre la Corte ha confermato che, anche sotto la previgente disciplina, gli aggiudicatari provvisori avevano una legittima aspettativa a partecipare alla gara e quindi la frustrazione della possibilità di rilanciare costituiva danno patrimoniale (perdita di chance) rilevante ai fini dell'integrazione del reato di estorsione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e alla refusione dei costi processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è circoscritto all'errore di fatto percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) che abbia influenzato la volontà giudicante; non può essere usato per errori di diritto o di giudizio valutativo.

  • art. 584 cod. proc. civ.

    La Corte ha valutato che, tanto con il testo previgente quanto con quello novellato, l'aggiudicatario provvisorio conservava una posizione giuridica tutelata e la legittimazione a partecipare alla fase di rilancio; quindi la differente applicazione ratione temporis della norma non inciderebbe sul riconoscimento della perdita di chance qualora la partecipazione sia stata impedita per violenza.

  • art. 2, comma 3-sexies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 8 d.l. 30 giugno 2005, conv. L. 17 agosto 2005, n. 168)

    la nuova disciplina è entrata in vigore "il 10 marzo 2006 e si applica (...) anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore"

    Disposizione transitoria richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione del previgente art. 584; la Corte ha ritenuto tuttavia irrilevante, ai fini della decisione sulla perdita di chance, la diversa applicazione ratione temporis.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini dell'estorsione, il danno patrimoniale rilevante comprende anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, purché provata secondo la nozione di causalità penale.

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    La condotta di allontanare violentemente un offerente da una gara integra il reato previsto dall'art. 353; tuttavia, se la condotta ha anche cagionato un danno patrimoniale consistente (perdita di chance), può concorrere anche il reato di estorsione.

  • art. 548 cod. proc. civ.

    Richiamato per sottolineare che la gara doveva comunque essere esperita secondo le norme procedurali applicabili; la necessità di svolgere la gara è comune sia alla previgente che alla nuova disciplina.

  • art. 632 cod. proc. civ.

    Citato nella ricostruzione dottrinale sulla efficacia dell'aggiudicazione in caso di estinzione del processo; la Corte ha ritenuto non decisiva per il caso concreto, dato che la mancata partecipazione degli aggiudicatari provvisori non discese da una libera diserzione.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo per errori di fatto percettivi (svista/equivoco nella lettura degli atti interni) e non per errori di diritto o per valutazioni giudiziali; deduzioni giuridiche o apprezzamenti valutativi sono inammissibili.
  • La perdita di una "seria e consistente possibilità" (loss of chance) di conseguire un bene o vantaggio economico può costituire danno patrimoniale rilevante ai fini dell'integrazione del reato di estorsione se dimostrata nella catena causale penale.
  • La violenta estromissione da una gara può integrare sia il delitto di turbativa (art. 353 c.p.) sia, se ha determinato una perdita patrimoniale significativa, anche il reato di estorsione (art. 629 c.p.).
  • Questioni di applicazione ratione temporis di norme processuali (novellamenti e disposizioni transitorie) non sono decisive quando, anche sotto la previgente disciplina, la situazione di fatto accertata (es. legittimazione dell'aggiudicatario provvisorio a partecipare alla gara) consente di riconoscere l'esistenza dell'aspettativa lesiva.
  • In una contestazione similare è fondamentale distinguere se l'impugnazione riguarda una mera svista nella lettura degli atti (potenzialmente sanabile con art. 625-bis) oppure una diversa interpretazione normativa o un diverso apprezzamento dei fatti (non sanabile con tale rimedio).
  • Per dimostrare la perdita di chance in sede penale occorre collegare causalmente la condotta illecita alla concreta frustrata possibilità di conseguire un vantaggio economico; la giurisprudenza richiede prove sulla sussistenza e consistenza della possibilità perduta.

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