Cassazione Civile, Ordinanza n. 17379/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi di nettezza urbana per il quale il lavoratore era stato dipendente dell'impresa uscente. In un precedente giudizio egli aveva ottenuto l'accertamento del diritto alla retrodatazione della propria anzianità lavorativa al 13/06/2003 nei confronti della datrice di lavoro originaria. Quando nell'appalto è subentrata una nuova impresa, il lavoratore è stato assunto da quest'ultima ma la società subentrante ha continuato a indicare in busta paga una decorrenza di anzianità diversa e successiva. Il lavoratore ha quindi avviato esecuzione forzata di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. per ottenere l'adempimento del titolo anche nei confronti della nuova impresa; questa ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di non essere vincolata da un titolo formatosi contro un diverso soggetto giuridico. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, negando il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. per difetto di prova del passaggio di beni strumentali non trascurabili. La Corte d'appello ha confermato, osservando anche che la novella del 2016 all'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 non era applicabile ratione temporis e che le deduzioni istruttorie erano tardive. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: omesso esame di un fatto decisivo sul passaggio diretto alle dipendenze della subentrante; omesso esame circa l'inapplicabilità dell'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 ai rapporti tra impresa subentrante e dipendenti dell'uscente; violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come modificato nel 2016, assumendone la natura interpretativa e la portata estensiva; violazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della giurisprudenza UE; violazione degli artt. 339, 342, 111 c.p.c., dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 6 CCNL, sostenendo che gli accordi collettivi e gli assetti dell'appalto imponevano la prosecuzione del rapporto o comunque rendevano opponibile il titolo esecutivo alla subentrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame del fatto, sia perché preclusi dalla doppia conforme, sia perché relativi non a fatti storici ma a questioni di diritto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul carattere innovativo e non interpretativo della novella del 2016 e sulla mancanza, in concreto, dei presupposti del trasferimento d'azienda. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa incompatibilità con il diritto UE, ribadendo che la disciplina eurounitaria non impone di estendere oltre il trasferimento d'azienda la tutela prevista dalla direttiva 2001/23/CE. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo che invocava artt. 339, 342 e 111 c.p.c. e l'art. 6 CCNL, osservando che le censure erano promiscue, in parte inconferenti e, quanto all'art. 111 c.p.c., relative a una successione successiva alla formazione del giudicato; ha anche precisato che la clausola collettiva può al più fondare un diritto all'assunzione o un'azione risarcitoria, non l'opponibilità alla nuova impresa di un titolo esecutivo ottenuto contro l'uscente. Condanna il ricorrente alle spese e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
esecuzione forzata di obblighi di fare
utilizzato dal creditore per chiedere l'attuazione del titolo nei confronti della società subentrante
consente all'opposto di contestare la legittimazione passiva e l'azionabilità del titolo esecutivo
si applica solo se in concreto vi è trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, con passaggio di beni o di elementi organizzativi idonei a mantenere l'autonomia operativa
art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore... non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda
nel testo originario esclude il trasferimento d'azienda per la sola acquisizione del personale; dopo la novella del 2016 continua a non operare retroattivamente e, in ogni caso, richiede elementi di discontinuità e una nuova struttura organizzativa dell'appaltatore subentrante
ha modificato l'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 in senso innovativo, non interpretativo, e quindi non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
base formale del motivo di ricorso per violazione di legge
il vizio di omesso esame è inammissibile se concerne questioni di diritto o se opera la doppia conforme
art. 348 ter, ult. co., c.p.c.
preclude la censura per omesso esame in presenza di doppia conforme
richiamato quale limite alla deduzione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
i poteri istruttori ufficiosi non possono supplire a deduzioni probatorie tardive o omesse
richiamato nel quinto motivo, ma le censure sono state ritenute promiscue e inconferenti
richiamato nel quinto motivo, ma non decisivo rispetto alla ratio decidendi
non è applicabile a successioni nel diritto controverso verificatesi dopo la formazione del giudicato
art. 6 CCNL 30/04/2003
prevede, al più, un diritto all'assunzione presso il nuovo appaltatore, non l'opponibilità di un titolo esecutivo formato contro l'impresa uscente
Direttiva n. 2001/23/CE
la giurisprudenza UE consente ma non impone di estendere la tutela oltre il trasferimento d'azienda in senso tecnico
Massime di principio
- Nell'appalto di servizi, il mero subentro di un nuovo appaltatore e la sola riassunzione del personale dell'uscente non bastano a integrare un trasferimento d'azienda: occorre un accertamento in concreto del passaggio di beni o di un complesso organizzato idoneo a conservare autonomia funzionale.
- La novella dell'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 del 2016 ha natura innovativa e non interpretativa; pertanto non può essere applicata retroattivamente ai rapporti o ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per denunciare questioni di puro diritto; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se non vengono specificamente indicate le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il lavoratore non può opporre alla nuova impresa subentrante un titolo esecutivo formatosi contro l'impresa uscente, se manca il presupposto del trasferimento d'azienda o altro titolo idoneo a rendere la subentrante soggetta a quel comando.
- Le clausole collettive che prevedano l'assunzione del personale nell'avvicendamento degli appalti possono al più fondare un obbligo contrattuale o un diritto risarcitorio, ma non equivalgono automaticamente a un trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c.
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