Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17419/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente e aveva condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato il 2 novembre 2018 a un dirigente. In appello la società era risultata soccombente perché la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo il recesso, riconoscendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 2, L. 300/1970, sostenendo che la contestazione disciplinare non fosse intempestiva perché doveva farsi decorrere dal momento della effettiva conoscenza delle mancanze emerse solo a seguito di indagini complesse; (2) violazione di varie norme sul dovere di diligenza e fedeltà del dirigente e sui poteri/responsabilità degli organi sociali, deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente minimizzato il ruolo del direttore generale e trascurato la sua responsabilità gestionale, specie in relazione ad assunzioni, inquadramenti, trattamento economico del personale, rapporti con una società terza e svolgimento di attività professionale privata; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per la pretesa mancata considerazione di documenti e circostanze di fatto decisive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato o inammissibile il ricorso: ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, ha osservato che la doglianza sui doveri ex artt. 2392 e 2396 c.c. era anche inammissibile per difetto di specifica allegazione nei precedenti gradi, e ha ritenuto che l’accertata insussistenza degli addebiti escludesse comunque la giusta causa di licenziamento. Ha poi considerato irrilevante il motivo sulla tardività della contestazione, perché la decisione d’appello si reggeva su una ratio autonoma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a denunciare un omesso esame di plurimi elementi istruttori non decisivi, fuori dall’ambito del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    È stata richiamata come base formale dei primi due motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha escluso che le censure fossero ammissibili nei termini dedotti, perché in parte richiedevano una rivalutazione del fatto e in parte difettavano di specifica allegazione nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    La Corte ha ribadito che il vizio è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera omessa valutazione di plurimi elementi istruttori o una nuova lettura delle prove.

  • art. 7, comma 2, L. 300/1970

    contestazione disciplinare

    La società lo ha invocato per sostenere la tempestività della contestazione; la Corte ha però ritenuto irrilevante il motivo, perché la decisione di illegittimità del licenziamento si fondava anche su autonoma ratio relativa all’insussistenza degli addebiti.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la violazione dei doveri del dirigente; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse spazio per ritenere integrata la violazione del vincolo fiduciario sulla base delle risultanze di merito.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sui doveri del lavoratore; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette a contestare l’accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato unitamente all’art. 1375 c.c. come parametro di correttezza e buona fede; la Corte non ha svolto un autonomo esame della norma, ritenendo decisive le valutazioni di fatto sull’insussistenza delle condotte addebitate.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come criterio di esecuzione secondo buona fede; non è stato applicato in modo autonomo dalla Corte, che ha deciso sul piano dell’insussistenza degli addebiti e dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2392 c.c.

    Invocato per affermare le responsabilità degli amministratori; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione e documentazione nei gradi di merito.

  • art. 2396 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del direttore generale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancanza di allegazione della questione nei precedenti gradi.

  • art. 35 dello Statuto societario

    Richiamato dalla società per sostenere la rilevanza delle regole interne di governance e del ruolo del dirigente, ma senza incidere sull’esito, perché le censure di fatto sono state reputate inammissibili.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per sostenere la giusta causa di licenziamento; la Corte ha confermato che, accertata l’insussistenza delle condotte addebitate, la giusta causa non è configurabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del merito dell’accertamento compiuto dal giudice di appello.
  • La censura di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l’omessa considerazione di documenti, elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
  • Chi deduce in cassazione una questione di diritto non affrontata o non trattenuta nei gradi di merito deve indicare specificamente dove e come essa sia stata proposta; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In materia di licenziamento disciplinare del dirigente, la giusta causa presuppone l’effettiva sussistenza di condotte idonee a ledere il vincolo fiduciario; se il giudice di merito accerta l’insussistenza oggettiva o soggettiva degli addebiti, viene meno il presupposto del recesso.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, una doglianza che investa un distinto profilo della motivazione può risultare irrilevante ai fini dell’esito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.