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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dirigente di società aveva ricevuto il 19 febbraio 2020 un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La lavoratrice lo aveva impugnato sostenendo, sin dal ricorso introduttivo, che il recesso fosse illegittimo perché adottato in violazione della procedura prevista dagli artt. 4 e 24, comma 1 quinquies, della L. n. 223/1991, chiedendo non la reintegrazione ma solo l’indennità risarcitoria prevista da tale norma. La società, dopo aver avviato una procedura di licenziamento collettivo e poi revocato il licenziamento individuale, aveva sostenuto l’efficacia della revoca e la successiva legittimità del licenziamento per giusta causa intimato per la mancata ripresa del servizio. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la lavoratrice avesse implicitamente dedotto la nullità del primo licenziamento, applicando d’ufficio la disciplina della revoca prevista dall’art. 18, comma 10, St. lav. La ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo il giudice di merito pronunciato su una nullità del licenziamento non domandata; 2) violazione dell’art. 18, comma 10, St. lav., per avere la Corte d’appello esteso la revoca unilaterale anche a un licenziamento sanzionabile solo con tutela risarcitoria ex art. 24, comma 1 quinquies, L. 223/1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse effettivamente violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché aveva trasformato una domanda di illegittimità del licenziamento con richiesta del solo indennizzo in una domanda di nullità del recesso mai proposta. La qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di merito è stata considerata eccedente, poiché fondata su fatti e deduzioni diversi da quelli allegati nel ricorso introduttivo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può sostituire alla domanda proposta una diversa, fondata su fatti costitutivi non allegati

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente la denuncia in cassazione della nullità della sentenza per error in procedendo e ultrapetizione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente la denuncia della violazione di legge sostanziale, qui prospettata in relazione all’art. 18, comma 10, St. lav.

  • art. 18, comma 10, L. 300/1970

    la Corte richiama la disciplina della revoca del licenziamento, ma non ne esamina nel merito l’estensione applicativa perché il relativo motivo resta assorbito

  • art. 24, comma 1 quinquies, L. 223/1991

    secondo la ricorrente, la sua violazione comporta solo tutela risarcitoria e non nullità o reintegrazione; il ricorso introduttivo era costruito su questa sola prospettiva

  • artt. 4 e 24, comma 1 quinquies, L. 223/1991

    sono indicati come norme procedurali la cui violazione fondava la domanda di illegittimità del licenziamento

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda, ma non può sostituirla con una diversa domanda fondata su fatti costitutivi non allegati dalle parti: in tal caso ricorre ultrapetizione.
  • Quando è denunciato in cassazione un error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto effettivo della domanda proposta.
  • La diversa qualificazione giuridica della domanda è consentita solo se i fatti allegati nella domanda originaria coincidono o sono in rapporto di continenza con quelli necessari alla qualificazione operata dal giudice; in mancanza, il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Se l’accoglimento di un motivo per ultrapetizione comporta la cassazione della sentenza, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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