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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17409/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto domanda in materia previdenziale e, sia nel ricorso introduttivo di primo grado sia nell'atto di appello, aveva inserito la dichiarazione di esonero dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., allegando anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione/autodichiarazione. La Corte d'appello, pur rigettando il gravame, l'aveva condannata alle spese di lite ritenendo inefficace la dichiarazione perché priva dell'indicazione numerica del reddito e dell'anno di riferimento. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione fosse stata ritualmente resa e che non fosse necessario indicare analiticamente il reddito; ha inoltre dedotto che la dichiarazione allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. era sottoscritta e riportava la data di compilazione e il richiamo alle condizioni reddituali di legge. La Corte ha rilevato che la dichiarazione presente negli atti di merito non risultava sottoscritta dalla parte e, quindi, era inidonea, ma ha valorizzato l'autodichiarazione sottoscritta e prodotta unitamente al ricorso, ritenendola sufficiente; ha inoltre affermato che l'art. 152 non richiede l'indicazione specifica dell'entità del reddito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di appello, dichiarando irripetibili le spese di quel grado perché la Corte territoriale non poteva porle a carico della parte che aveva validamente formulato la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. L'INPS, rimasto intimato e non costituito in cassazione, è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del difensore antistatario con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

    La dichiarazione sostitutiva per l'esonero dalle spese deve essere resa con il ricorso introduttivo di primo grado e conserva efficacia anche nei gradi successivi, senza necessità di reiterazione; non è richiesta l'indicazione numerica del reddito, essendo sufficiente una dichiarazione che attesti il possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, purché sottoscritta dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È il vizio denunciato per censurare l'erronea applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. da parte del giudice d'appello.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato ai fini della specificità e allegazione del ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato ai fini della specificità e allegazione del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per l'adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 445-bis c.p.c.

    Menziionato in relazione al ricorso previdenziale cui era allegata l'autodichiarazione.

  • art. 42, comma 11, d.l. 269/2003

    Richiamato nel contenuto dell'autodichiarazione quale parametro delle condizioni reddituali per l'esonero.

  • d.l. n. 269/2003

    È il decreto che ha modificato il testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

  • L. n. 326/2003

    Legge di conversione del d.l. n. 269/2003, richiamata quale fonte della modifica normativa.

Massime di principio

  • La dichiarazione di esonero dalle spese nei giudizi previdenziali, prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente, deve essere resa con l'atto introduttivo di primo grado e produce effetti anche nei successivi gradi di giudizio, senza necessità di reiterazione, salvo l'obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni o la possibilità di rendere una nuova dichiarazione se tali condizioni sopravvengono.
  • Ai fini dell'esonero dalle spese non è richiesta l'indicazione analitica o numerica del reddito, essendo sufficiente una dichiarazione che attesti il possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, in coerenza con la ratio di favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale.
  • La dichiarazione sostitutiva deve essere personalmente sottoscritta dalla parte, perché l'assunzione di responsabilità è personale e non può essere sostituita dalla sola sottoscrizione del difensore.
  • Nel ricorso per cassazione è sufficiente, ai fini dell'autosufficienza, riprodurre il contenuto della dichiarazione rilevante e indicare gli atti processuali in cui essa è contenuta, quando il documento sia decisivo per la verifica della censura.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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