Cassazione Civile, Ordinanza n. 17383/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti volta ad accertare il loro diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività civili e religiose infrasettimanali, nell’ambito di un rapporto di lavoro organizzato su turni distribuiti su sette giorni presso un operatore del trasporto aereo aeroportuale. La Corte d’appello aveva ritenuto che, in base agli artt. 2 e 5 della l. 260/1949, integrata dalla l. 90/1954, il lavoratore avesse un diritto soggettivo ad astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali, diritto non derogabile unilateralmente dal datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva, ma solo da accordo individuale. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire; (2) violazione degli artt. 2 e 5 l. 260/1949, art. 3 l. 90/1954 e art. 12 preleggi per avere la Corte d’appello affermato un diritto assoluto e inderogabile del lavoratore anche in un’organizzazione a turni e in un servizio pubblico essenziale; (3) la medesima violazione per non avere considerato la disciplina collettiva e gli accordi integrativi aziendali che prevedevano il lavoro su turni per 365 giorni l’anno; (4) violazione delle medesime norme e dell’art. 9, commi 2 e 3, d.lgs. 66/2003 per il mancato riconoscimento in via analogica della disciplina sul riposo settimanale coincidente con festività domenicale. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e fondati il secondo e il terzo, assorbito il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione dell’accoglimento risiede nell’erronea esclusione, da parte del giudice di merito, della possibilità che la contrattazione collettiva e il contratto individuale, regolando il lavoro su turni su sette giorni, abbiano già operato un bilanciamento tale da consentire la prestazione anche nelle festività infrasettimanali, senza che sia necessario un espresso e specifico patto individuale per ogni singola festività o la prova della impossibilità del servizio.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento può consistere anche in uno stato di incertezza oggettiva sulla portata dei diritti e degli obblighi, la cui rimozione costituisce utilità giuridicamente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
artt. 2 e 5 l. 27 maggio 1949 n. 260
La disciplina delle festività infrasettimanali riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro, ma tale diritto è disponibile e può essere derogato con accordo delle parti o tramite la contrattazione collettiva validamente richiamata.
art. 3 l. 5 marzo 1954 n. 90
È norma integrativa della disciplina sulle festività infrasettimanali, che la Cassazione considera completa e autosufficiente.
art. 12 delle preleggi
La Corte lo richiama nel quadro dell'interpretazione sistematica delle norme sulle festività e per escludere estensioni analogiche non consentite.
art. 9, commi 2 e 3, d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
La disciplina sul riposo settimanale e sulla sua collocazione in giorno diverso dalla domenica non si applica analogicamente alle festività infrasettimanali, che hanno una disciplina autonoma.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 704 cod. nav.
Richiamato nel ricorso come base dell'organizzazione del servizio pubblico aeroportuale, ma non assume autonoma ratio decidendi nella decisione.
Massime di principio
- In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di una mera incertezza oggettiva sull'esistenza o sulla portata di un rapporto giuridico, quando la rimozione di tale incertezza costituisca un risultato utile non conseguibile altrimenti.
- La disciplina legale delle festività infrasettimanali attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo al riposo, ma tale diritto è disponibile e può essere validamente derogato da un accordo individuale o da una regolazione collettiva che, nel disciplinare l'orario su turni, abbia già operato il necessario bilanciamento degli interessi.
- Nel lavoro organizzato su turni, anche in settori che erogano servizi pubblici essenziali, il giudice deve verificare se la contrattazione collettiva e il contratto individuale richiamato abbiano già contemplato la prestazione nei giorni festivi, senza pretendere necessariamente un patto espresso caso per caso per ogni singola festività.
- La disciplina del riposo settimanale prevista dal d.lgs. 66/2003 non è automaticamente estensibile alle festività infrasettimanali, le quali restano regolate in modo autonomo dalla l. 260/1949 e dalla l. 90/1954.
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