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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17418/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della quota A di una pensione di vecchiaia in godimento dal 1 febbraio 2006, calcolata secondo il regime retributivo, e l'applicazione di un contributo di solidarietà sui ratei pensionistici. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda del pensionato; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La Cassa ricorreva per quattro motivi: 1) sosteneva l'applicabilità del regolamento previdenziale approvato il 14 luglio 2004 anche alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007, richiamando la normativa che ha riconosciuto autonomia regolamentare agli enti privatizzati e il principio di equilibrio finanziario; 2) sosteneva che il regolamento del 2004 fosse comunque applicabile anche alle pensioni maturate in regime di totalizzazione tra Cassa e INPS; 3) contestava l'illegittimità del contributo di solidarietà, sostenendo che esso fosse stato introdotto in base a un regolamento e a delibere compatibili con la disciplina sopravvenuta e con i poteri dell'ente; 4) invocava comunque la legittimità del contributo almeno per il biennio 2012-2013. Il pensionato resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: 1) lamentava che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto considerato il reddito 2003, poiché in realtà esso sarebbe stato computato solo in misura ridotta; 2) sosteneva che, nel calcolo della quota A, dovessero essere inclusi anche i redditi effettivi del 2004 e del 2005, perché anteriori all'anno di maturazione del diritto a pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale della Cassa, ritenendo infondati i motivi relativi all'applicabilità retroattiva del regolamento del 2004, alla totalizzazione e alla legittimità del contributo di solidarietà. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale del pensionato per novità della censura. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che, ai fini del calcolo retributivo della quota A, devono essere considerati anche i redditi del 2004 e del 2005, poiché anteriori all'anno di maturazione del diritto a pensione (decorrenza 2006). La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato come base dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma nei limiti della disciplina legale e del principio del pro rata

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    consente variazioni contributive e dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma non legittima l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    ha attenuato il principio del pro rata a decorrere dal 2007; non consente applicazione retroattiva del regolamento del 2004 a pensioni maturate prima di tale data

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che richiede, per la legittimità degli atti degli enti previdenziali, la finalità di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine; non si estende al contributo straordinario di solidarietà in esame

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiede inerzia dell'ente nell'intervenire ex ante sull'equilibrio entrate/spesa; non copre interventi ex post già dichiarati illegittimi

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 42/2006

    in caso di totalizzazione, rinvia al regime giuridico della gestione in cui è maturato il periodo assicurativo

  • art. 10, comma 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004

    ritenuto inapplicabile alle pensioni maturate prima dell'1 gennaio 2007 per violazione del pro rata

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004

    non può fondare validamente il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati

  • art. 2, comma 2, L. n. 21/1986

    per il calcolo retributivo considera la media delle retribuzioni degli ultimi 15 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione; quindi vanno inclusi anche i redditi del 2004 e 2005

  • art. 23 Cost.

    la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale; il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa è illegittimo in difetto di riserva di legge

  • artt. 2, 3, 38 Cost.

    invocati dalla Cassa a sostegno della legittimità delle proprie determinazioni regolamentari, ma non idonei a superare il limite del pro rata e la riserva di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura incidentale sul reddito 2003 è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non adeguatamente autosufficiente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la comunicazione al controricorrente incidentale e per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il regolamento sopravvenuto di una cassa previdenziale privatizzata non può essere applicato retroattivamente a periodi contributivi o pensioni già maturate se ciò comporta una riduzione del trattamento in violazione del principio del pro rata, salvo una chiara base normativa che consenta il diverso regime nei limiti temporali previsti dalla legge.
  • Nella totalizzazione tra gestioni previdenziali, il rinvio all'ordinamento della gestione di provenienza va riferito alle regole vigenti nel periodo in cui è stato maturato il corrispondente segmento assicurativo, non alla disciplina sopravvenuta che abbia reso possibile la totalizzazione.
  • Un contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato sui trattamenti già liquidati ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa; non può essere introdotto solo in via regolamentare o con delibere dell'ente.
  • Le norme che riconoscono autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati consentono interventi sui criteri di determinazione della pensione e sull'equilibrio finanziario, ma non legittimano interventi incompatibili con la struttura del sistema pensionistico o con la riserva di legge.
  • Ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, l'espressione "anni anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione" va intesa in senso letterale: devono essere considerati anche gli anni immediatamente precedenti la maturazione del diritto, anche se poi valorizzati con un diverso metodo per altre componenti del trattamento.
  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca una questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e non rispetta il principio di autosufficienza.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

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