Cassazione Civile, Ordinanza n. 17422/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dalla comunicazione, da parte dell'INPS, che il pensionato aveva percepito negli anni 2012 e 2013 somme non dovute a titolo di assegno sociale e che tali importi sarebbero stati recuperati mediante trattenuta mensile sulla pensione pari a euro 79,14. Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per contestare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'ente; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione per non avere la Corte considerato che il dies a quo del termine triennale di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 dovesse decorrere dalla comunicazione della trattenuta pensionistica (26 gennaio 2015); 2) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 52 L. n. 88/1989, sempre assumendo che il termine dovesse decorrere dal gennaio 2015 e che comunque operassero limiti alla ripetizione dell'indebito. La Corte di cassazione ha rilevato che la comunicazione dell'indebito era stata inviata l'11 febbraio 2014 e perfezionata per compiuta giacenza il 3 aprile 2014; da lì, computando il procedimento amministrativo previsto dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989, il termine per agire era spirato il 30 settembre 2017, mentre il ricorso era stato depositato il 10 novembre 2017. Ha inoltre osservato che la censura motivazionale non era ammissibile perché la motivazione era comprensibile e non apparente, e che in parte i motivi miravano a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità; la doglianza sull'art. 52 L. n. 88/1989 non si confrontava con la ratio decidendi, poiché i giudici di merito si erano arrestati alla declaratoria di inammissibilità senza decidere nel merito della ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili le censure perché il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione pienamente comprensibile, non ricorreva un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e la doglianza tendeva in sostanza a ottenere una diversa valutazione del fatto e del dies a quo, non consentita in cassazione, anche in presenza di doppia conforme. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 52 L. n. 88/1989, la censura è stata giudicata non pertinente rispetto al decisum, poiché la Corte territoriale aveva confermato la sola inammissibilità dell'azione senza esaminare il merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
L'azione giudiziaria in materia previdenziale è soggetta al previo esaurimento dei ricorsi amministrativi e al relativo termine decadenziale; il dies a quo non coincide con la mera comunicazione della trattenuta, ma con la scadenza del procedimento amministrativo previsto dalla disciplina speciale.
art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989
Il procedimento amministrativo deve esaurirsi nei termini ivi previsti, che nel caso concreto sono stati considerati complessivamente pari a 180 giorni, rilevanti per individuare la decorrenza della decadenza.
art. 7 L. n. 533/1973
Non è stato computato l'ulteriore termine di 120 giorni perché la prima fase dell'iter amministrativo risultava già esaurita con la comunicazione dell'INPS sull'indebito da restituire.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, salvo motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo se non raggiunge il minimo costituzionale richiesto, cioè se è del tutto mancante o solo apparente.
art. 46, comma 2, d.P.R. n. 639/1970
Richiamato nel ragionamento sulla decorrenza del termine amministrativo e sulla scansione del procedimento che precede l'azione giudiziaria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale e per il deposito dell'ordinanza nel termine indicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto al solo minimo costituzionale: non sono ammissibili doglianze dirette a denunciare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione se la sentenza di merito è comunque intelligibile e non apparente.
- Quando la controversia è stata decisa in entrambi i gradi di merito con la medesima soluzione fattuale e giuridica, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve confrontarsi con la doppia conforme e indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- In materia previdenziale, il termine decadenziale per introdurre l'azione giudiziaria decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo previsto dalla disciplina speciale, non dalla mera comunicazione della trattenuta o della pretesa restitutoria.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha deciso solo sull'inammissibilità dell'azione, non è scrutinabile una doglianza che presupponga un esame del merito mai svolto.
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