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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00480/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società già ammessa a concordato preventivo e poi posta in liquidazione. La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento, deducendo due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 186 l.fall. sostenendo che non sarebbe possibile dichiarare il fallimento di una società ammessa al concordato preventivo senza la preventiva risoluzione del concordato omologato; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5 l.fall., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe verificato se il presunto inadempimento verso i creditori anteriori fosse effettivamente indice di insolvenza, poiché il concordato prevedeva tempi e percentuali di pagamento compatibili con la liquidazione dell'attivo e, secondo la ricorrente, il mancato rispetto delle percentuali stimate non integrava di per sé né inadempimento rilevante né stato di insolvenza. Il fallimento resistente ha replicato con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in linea con le Sezioni Unite, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che risulti insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, una volta ammessa la possibilità del fallimento omisso medio, la verifica decisiva era solo quella dello stato di insolvenza; la censura mirava invece a rivalutare il merito del giudizio, contestando l'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale. Il ricorso incidentale condizionato della curatela è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni; può essere desunto anche dal mancato pagamento di debiti e, nella società in liquidazione, va valutato in relazione alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori.

  • art. 186 l.fall.

    La risoluzione del concordato non costituisce presupposto necessario per la dichiarazione di fallimento del debitore già ammesso al concordato omologato, se ne ricorrono gli altri presupposti, in particolare l'insolvenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge, ma la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le motivazioni delle Sezioni Unite ritenute integralmente condivise.

  • art. 119 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    È ritenuto irrilevante nel caso concreto per ragioni di applicazione temporale, quindi non utilizzabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento da parte della sola ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il debitore già ammesso a concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o su propria iniziativa, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, ove sia accertata la sua insolvenza nel pagamento dei debiti concordatari.
  • Lo stato di insolvenza, ai fini del fallimento, non coincide con il singolo inadempimento: è una situazione oggettiva e stabile di incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, dalla quale il giudice può inferire l'insufficienza strutturale dell'attivo o della liquidità.
  • Per la società in liquidazione, la verifica dell'insolvenza deve concentrarsi sull'idoneità dell'attivo a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, poiché l'impresa non è più orientata alla permanenza sul mercato ma alla liquidazione e al pagamento dei debiti.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o degli accertamenti istruttori compiuti dal giudice di merito; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • L'esistenza o meno delle cause dell'insolvenza non esclude, di regola, la rilevanza dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, trattandosi di un dato oggettivo da accertare in concreto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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