Sentenza n. 302/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 125/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in difformità dal titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a un immobile composto da piano cantinato e piano primo fuori terra. Gli abusi accertati consistevano nella trasformazione del cantinato in autocarrozzeria, nella realizzazione di una rampa in cemento e di una cabina forno per la verniciatura, nella suddivisione del piano superiore in due unità immobiliari, nel mutamento di destinazione d'uso, in difformità dimensionali e nell'esecuzione di un aggetto abusivo. Sono stati dedotti la violazione delle garanzie procedimentali, la genericità della descrizione degli abusi, la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e l'eccesso di potere. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la rampa sarebbe stata sanabile ai sensi dell'art. 9 della l. n. 122/1989, che le variazioni sarebbero state oggetto di un'istanza di sanatoria, che avrebbe dovuto trovare applicazione la fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e che la demolizione della cabina forno e la dismissione dell'autocarrozzeria avrebbero ripristinato la conformità dell'immobile al titolo originario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo l'ordinanza di demolizione un atto vincolato e doveroso, adottato senza indugio in presenza di un abuso edilizio. Ha ritenuto puntuale la descrizione contenuta nell'ordinanza, che indicava opere, superfici, dimensioni, destinazioni d'uso, difformità dal progetto, vincoli paesaggistici e sismici, incompatibilità con la destinazione urbanistica e violazione delle distanze dai confini. Ha qualificato le difformità come totali ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, rilevando che il piano interrato era previsto come cantina e il piano terra come porticato e negozio, mentre erano stati realizzati un'autocarrozzeria e altre opere. Ha escluso che la realizzazione di parcheggi potesse, sulla base di deduzioni ipotetiche, rendere legittima la rampa. Ha ritenuto non applicabile l'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, concernente la parziale difformità, poiché nel caso esaminato erano state accertate difformità totali; ha inoltre richiamato l'art. 33, comma 2, precisando che la fiscalizzazione presuppone una preventiva ordinanza di demolizione, una tempestiva istanza dell'interessato e un motivato accertamento tecnico sull'impossibilità materiale della demolizione senza pregiudizio per la parte legittima. Ha rilevato, inoltre, che la fiscalizzazione non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico quando le difformità sono qualificate come variazioni essenziali o totali. La rimozione della cabina forno non è stata considerata acquiescenza all'ordinanza né ha determinato l'improcedibilità parziale del ricorso, poiché permanevano ulteriori abusi da valutare unitariamente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
In presenza di difformità totali rispetto al titolo edilizio, il Comune deve adottare l'ordinanza di demolizione come misura ripristinatoria della legalità edilizia.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione dell'abuso presuppone la preventiva ordinanza di demolizione, una tempestiva istanza del destinatario e un motivato accertamento dell'ufficio tecnico sull'impossibilità materiale di demolire senza pregiudicare la stabilità della parte legittimamente realizzata.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione riguarda le opere eseguite in parziale difformità e non è applicabile quando gli interventi siano stati qualificati come difformità totale.
La possibilità di realizzare parcheggi in deroga ai regolamenti edilizi non rende automaticamente legittime opere ulteriori, ove la deduzione sulla destinazione a parcheggio sia ipotetica e non dimostri la conformità dell'opera.
La presenza del vincolo paesaggistico incide sulla qualificazione delle difformità edilizie e impedisce, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dal TAR, la fiscalizzazione delle opere abusive realizzate in tale zona.
La controversia è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione edilizia, quale atto vincolato e doveroso conseguente all'accertamento dell'abuso, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, quando l'abuso costituisce un presupposto di fatto riconducibile alla sfera di conoscibilità e controllo del proprietario.
- L'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive in modo puntuale le opere abusive, le loro dimensioni, destinazioni d'uso e difformità dal titolo, anche indicando i vincoli e le prescrizioni urbanistiche rilevanti.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 presuppone un intervento in parziale difformità e non può essere invocata per opere qualificate come totale difformità dal titolo edilizio.
- La fiscalizzazione dell'abuso richiede, oltre alla preventiva ordinanza di demolizione, una tempestiva istanza dell'interessato e un motivato accertamento tecnico sull'impossibilità materiale di demolire senza pregiudicare la parte legittimamente realizzata.
- Le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non possono beneficiare della fiscalizzazione quando, in ragione della disciplina applicabile, le difformità sono qualificate come variazioni essenziali o totali.
- La rimozione spontanea di una singola opera abusiva non determina acquiescenza all'ordinanza di demolizione né rende improcedibile il ricorso quando permangano ulteriori difformità, da valutare complessivamente e unitariamente.
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