Cassazione Civile, Ordinanza n. 21605/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica per importazioni effettuate nel 2007, relativi a partite di cavi d'acciaio dichiarati di provenienza sudcoreana ma ritenuti dall'Ufficio di origine cinese, con conseguente applicazione di dazi antidumping. La società contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio fondando la pretesa sulla relazione OLAF e ritenendo rispettato il contraddittorio preventivo. In cassazione la società ha proposto tre motivi principali: 1) deduzione di giudicato esterno formatosi in altro giudizio promosso dall'importatore, concluso con annullamento degli stessi atti impositivi, con richiesta di estensione degli effetti favorevoli al condebitore solidale ex art. 1306 c.c.; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme doganali e dello Statuto del contribuente, sostenendo che in materia di tributi armonizzati il contraddittorio preventivo fosse imprescindibile e che fosse mancata la prova di resistenza; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, perché la relazione OLAF sarebbe stata considerata prova idonea a fondare la pretesa tributaria, pur essendo solo una segnalazione preliminare non allegata agli avvisi. La ricorrente ha anche riproposto questioni assorbite, tra cui una richiesta di rinvio pregiudiziale sulla rappresentanza doganale dei centri di assistenza doganale, la limitazione della responsabilità dello spedizioniere e l'applicabilità dell'esimente per legittimo affidamento e situazione particolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il giudicato esterno derivante dalla precedente cassazione che aveva annullato gli atti impositivi nei confronti dell'importatore. Ha affermato che, nei dazi doganali, il giudicato favorevole formatosi nei confronti di un condebitore solidale può estendersi agli altri coobbligati, in quanto la disciplina interna del giudicato non incide in modo significativo sull'effettività del diritto unionale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
Il condebitore solidale può giovarsi del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro condebitore, nei limiti di legge, anche in materia di dazi doganali.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio e motivazione degli atti doganali; non esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria della relazione OLAF; il motivo è stato assorbito.
art. 267 TFUE
Invocato per la richiesta di rinvio pregiudiziale sulla disciplina della rappresentanza doganale dei centri di assistenza doganale; questione assorbita.
artt. 5, 201, 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Richiamati dalla ricorrente in tema di rappresentanza doganale e responsabilità dello spedizioniere; non esaminati nel merito.
Richiamato per la dedotta carenza di motivazione degli avvisi di rettifica; motivo assorbito.
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato dalla ricorrente per la motivazione degli atti doganali; motivo assorbito.
artt. 220 e 239 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Richiamati per l'esimente del legittimo affidamento e per la situazione particolare; questioni assorbite.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito senza rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 1306, secondo comma, c.c.
Cito nel passaggio motivazionale come base della regola che consente al condebitore di avvalersi del giudicato favorevole dell'altro coobbligato.
Massime di principio
- In materia di dazi doganali, il giudicato favorevole formatosi nei confronti di un condebitore solidale può estendersi agli altri coobbligati, secondo la disciplina dell'art. 1306 c.c., quando la lite riguarda i medesimi fatti e lo stesso accertamento.
- La regola interna del giudicato può operare in materia doganale senza compromettere l'effettività del diritto dell'Unione, poiché l'accertamento si riferisce a singole operazioni o a un numero circoscritto di importazioni e non a una platea indeterminata di casi analoghi.
- Quando il giudicato esterno dirimente interviene dopo la decisione impugnata, esso è deducibile in cassazione e, se definisce integralmente la controversia, consente la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito.
- Nel caso in cui un motivo di ricorso sia accolto per ragioni assorbenti, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non necessitano di esame.
- In presenza di un giudicato esterno favorevole e di un ricorso originario da accogliere, le spese di merito possono essere compensate se la sopravvenienza del giudicato e l'evoluzione giurisprudenziale rendono non univoca la soccombenza nei gradi precedenti.
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