Cassazione Civile, Ordinanza n. 21200/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione coattiva presso terzi promossa dall'agente della riscossione in forza di una cartella di pagamento relativa alla ripetizione di aiuti eurounitari ritenuti indebitamente percepiti. Il giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione; il Tribunale, in sede di reclamo proposto dall'agente della riscossione, ha invece accolto il reclamo e revocato la sospensione. La parte esecutata ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) dedotta violazione dell'art. 51 c.p.c. per asserita incompatibilità del magistrato relatore/presidente del Tribunale, che avrebbe già deciso come giudice unico l'opposizione alla cartella presupposta; 2) violazione dell'art. 2946 c.c. per mancato corretto computo della prescrizione, che si assume maturata tra il 2000 e il primo atto interruttivo del 2011, con tardiva valorizzazione di documenti non prodotti davanti al giudice dell'esecuzione; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione della documentazione; 4) ulteriore censura motivazionale sulla utilizzabilità di documenti attestanti asseriti atti interruttivi della prescrizione, in particolare di una sentenza del 2020 non ancora definitiva e comunque successiva alla fase davanti al giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte non esamina il merito delle censure e dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio secondo cui l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. non è ricorribile per cassazione, perché priva di decisorietà: le parti possono comunque introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. Viene inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della censura di incompatibilità/astensione del magistrato, ma la Corte non ne affronta il merito perché dichiara il ricorso inammissibile.
Invocato per sostenere l'intervenuta prescrizione decennale del credito, ma la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti; la Corte non entra nel merito.
L'ordinanza resa sul reclamo cautelare ex art. 669-terdecies, in questa materia, è qualificata come priva di decisorietà e quindi non ricorribile per cassazione.
Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione e il relativo reclamo non danno luogo, secondo la Corte, a un provvedimento decisorio impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Citato nel procedimento camerale come base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato il disposto sul raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'ordinanza pronunciata in sede di reclamo avverso la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. non è ricorribile per cassazione quando sia priva di decisorietà, poiché resta sempre possibile alle parti instaurare il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto del carattere decisorio del provvedimento impugnato, la Corte non entra nell'esame dei motivi relativi a astensione del giudice, prescrizione o valutazione delle prove.
- In caso di inammissibilità del ricorso e assenza di difese dell'intimato, può non farsi luogo alla liquidazione delle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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