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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 1559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Residenza in stati a regime fiscale privilegiato - Articolo 2 d.p.r. 917/86 - Presunzione di residenza ai fini fiscali - Prova contraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha contestato alla contribuente la mancata dichiarazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA di compensi percepiti nel 2000 e 2001 dalla società V. d. M., della quale possedeva il 75% delle quote. I compensi erano stati qualificati dalla contribuente come derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, mentre l’Ufficio li ha considerati redditi da lavoro autonomo. Inoltre, applicando la presunzione prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del TUIR, l’Agenzia ha ritenuto la contribuente fiscalmente residente in Italia, nonostante l’iscrizione all’AIRE e il trasferimento a Montecarlo. La contribuente ha contestato anche l’utilizzo di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, l’assenza di un proprio verbale di constatazione e la violazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei dati contenuti nel verbale redatto nei confronti della società, poiché la contribuente ne conosceva il contenuto e le garanzie dell’art. 12 della legge n. 212/2000 spettano al soggetto direttamente verificato, non automaticamente al terzo cui i dati si riferiscono. Ha inoltre escluso, per IRPEF e IRAP, l’esistenza di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Per l’IVA il contraddittorio deve essere garantito, ma la sua omissione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e che esse avrebbero potuto condurre a un risultato diverso; nel caso concreto tale prova non è stata fornita. I compensi sono stati qualificati come redditi da lavoro autonomo, poiché la contribuente non risultava inserita nell’organizzazione della società né soggetta alle sue direttive e aveva emesso note contabilizzate come spese per servizi. La documentazione relativa alla casa, alle utenze, all’assicurazione e alle carte di credito non ha superato la presunzione di residenza fiscale italiana: il centro principale delle relazioni familiari e degli interessi economici risultava ancora in Italia, dove viveva la maggior parte della famiglia e dove la contribuente amministrava quattro società. La sentenza ha quindi dichiarato legittimi gli atti impositivi per IRAP e IVA e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, con condanna della contribuente alle spese dei giudizi.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

    I criteri della residenza anagrafica, del domicilio e della residenza civilistica sono alternativi: è sufficiente che ricorra uno di essi per radicare la residenza fiscale in Italia.

  • Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato si considerano residenti, salvo prova contraria, in Italia.

    L’iscrizione all’AIRE e il trasferimento formale all’estero non sono sufficienti a escludere la residenza fiscale italiana quando il trasferimento avviene verso uno Stato a fiscalità privilegiata. Spetta al contribuente fornire una prova concreta e complessiva dell’effettivo trasferimento del centro delle relazioni personali, sociali ed economiche.

  • Art. 12, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie previste per il soggetto sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche si applicano al soggetto direttamente verificato e non si estendono automaticamente a soggetti terzi i cui dati siano utilizzati per un accertamento.

  • Art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di rinvio non possono essere formulate domande o eccezioni nuove rispetto a quelle trattate nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata.

  • D.L. n. 158/2015

    La richiesta di applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole non è stata esaminata perché proposta in sede di rinvio come domanda nuova, non consentita dai limiti del giudizio di rinvio.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 24823/2015 e Cass. n. 5362/2016

    Per i tributi non armonizzati, come IRPEF e IRAP, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa. Per l’IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio è richiesto, ma la sua violazione rileva solo se il contribuente dimostra l’incidenza concreta sul risultato dell’accertamento.

Massime di principio

  • L’iscrizione all’AIRE, il contratto di locazione e le utenze all’estero costituiscono soltanto elementi indiziari: per superare la presunzione di residenza italiana occorre dimostrare che all’estero sia stato trasferito il centro effettivo delle relazioni familiari, sociali ed economiche.
  • Quando il contribuente trasferisce la residenza in uno Stato a regime fiscale privilegiato, l’onere della prova è particolarmente rigoroso e grava sul contribuente; la presenza della famiglia in Italia e la gestione di attività societarie italiane possono dimostrare il mantenimento del domicilio in Italia.
  • Il numero di giorni di presenza ricavato dalle carte di credito non è, da solo, decisivo: l’assenza di movimenti finanziari non prova necessariamente l’assenza fisica dal territorio italiano.
  • I compensi sono qualificati come lavoro autonomo quando manca l’inserimento stabile nell’organizzazione del committente, l’assoggettamento alle sue direttive e il coordinamento tipico della collaborazione continuativa, soprattutto se sono emesse parcelle o note per servizi e non vengono operate ritenute previdenziali.
  • Le garanzie del procedimento tributario spettano normalmente al soggetto sottoposto alla verifica; il terzo destinatario dell’accertamento non può invocarle automaticamente solo perché l’Ufficio utilizza dati provenienti da una verifica eseguita presso un’altra persona o società.
  • Per IRPEF e IRAP l’assenza di contraddittorio preventivo non comporta di regola l’invalidità dell’accertamento, salvo specifiche disposizioni. In materia IVA, invece, il contribuente deve indicare e provare quali argomentazioni o documenti avrebbe presentato e perché avrebbero potuto modificare l’esito.
  • Nel giudizio di rinvio devono essere rispettati i limiti fissati dalla sentenza di cassazione: non è normalmente possibile introdurre richieste, eccezioni o domande nuove.

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