Sentenza del 12/09/2018 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Reddito di impresa - spese di sponsorizzazione - inerenza - onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società in favore della ASD F.C. F., con conseguente rideterminazione del reddito della società e dei redditi di partecipazione imputati ai soci. L'Ufficio riteneva che le fatture fossero sovrafatturate e che i costi non fossero proporzionati al ritorno pubblicitario, basandosi sui prelievi di contante effettuati dalla società sportiva e applicando a tutti gli sponsor una percentuale media di sovrafatturazione del 50%. I contribuenti sostenevano invece l'effettività delle sponsorizzazioni, documentate da scritture private, pagamenti tracciati e cartelloni pubblicitari, contestando l'assenza di una prova individualizzata della sovrafatturazione e dell'antieconomicità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che l'effettività delle sponsorizzazioni non fosse contestata e che l'Ufficio non avesse provato né la non inerenza dei costi né la loro sovrafatturazione. La semplice circostanza che la ASD emettesse fatture potenzialmente gonfiate, insieme a prelievi di contante non giustificati e a un calcolo medio del 50%, non era sufficiente per fondare l'accertamento, perché si trattava di elementi verosimili ma non adeguatamente riscontrati per il singolo contribuente. È stata riconosciuta la possibile inerenza della sponsorizzazione, considerata la sede dell'impresa nel territorio della società sportiva e l'incremento del fatturato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
La disposizione è richiamata in relazione alla compensazione delle spese di lite.
La Commissione ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese, valorizzando la particolarità della controversia e la prassi di alcune associazioni sportive di sovrafatturare i contributi pubblicitari.
Sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consentiva la compensazione per ulteriori analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La pronuncia è stata utilizzata per giustificare la compensazione delle spese anche in presenza di soccombenza totale, quando ricorrano ragioni gravi ed eccezionali ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.
Massime di principio
- Quando l'effettività di una spesa di sponsorizzazione è documentata e non viene contestata in modo specifico, l'Amministrazione deve fornire una prova concreta della non inerenza, dell'antieconomicità o della sovrafatturazione.
- Non è sufficiente fondare l'accertamento su presunzioni generiche riferite alla condotta irregolare del soggetto sponsorizzato: occorre dimostrare il coinvolgimento o la posizione specifica del singolo contribuente.
- Una percentuale di sovrafatturazione applicata automaticamente a tutti gli sponsor, ricavata da un rapporto statistico o medio tra fatture e prelievi di contante, può essere ritenuta meramente teorica se non è corroborata da elementi individualizzati.
- L'inerenza non richiede necessariamente la prova di un ritorno pubblicitario certo o immediato; è sufficiente una plausibile connessione tra la spesa e l'attività d'impresa, valutata concretamente in base al territorio, al mercato e alla tipologia di promozione.
- Scritture contrattuali, pagamenti tracciabili, materiali pubblicitari e altri riscontri dell'esecuzione della sponsorizzazione rafforzano la deducibilità del costo, pur non impedendo all'Ufficio di contestarne motivatamente l'importo.
- La sproporzione tra costo e possibile beneficio pubblicitario può costituire un indizio, ma deve essere valutata con dati concreti e non può, da sola, giustificare il disconoscimento integrale del costo.
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