Sentenza del 12/09/2018 n. 950 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - omissioni del consulente infedele - obbligo di controllo da parte del contribuente - necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012 e 2013, contestando l'accertamento induttivo del reddito, la motivazione degli atti, la legittimità della sottoscrizione e la responsabilità per l'omessa presentazione delle dichiarazioni da parte della commercialista incaricata. L'Ufficio aveva ricostruito i ricavi utilizzando anche l'accertamento definito dalla precedente titolare dell'azienda, attribuendo alla ricorrente ricavi maggiori sulla base della continuità dell'attività. La contribuente sosteneva che tale metodo fosse privo di adeguata motivazione e non considerasse le differenze tra le due gestioni.
La decisione
La Commissione ha respinto le censure relative alla motivazione, al metodo astrattamente utilizzabile e alla sottoscrizione degli avvisi. Ha ritenuto legittimo procedere induttivamente in presenza di omessa dichiarazione e ha riconosciuto la validità della delega conferita al funzionario sottoscrittore. Ha inoltre affermato che il contribuente resta responsabile dei propri obblighi fiscali anche quando si affida a un commercialista, dovendo vigilare sull'operato del professionista; l'errore del consulente può incidere sulle sanzioni solo in presenza di specifiche condizioni, non dimostrate nel caso concreto. Tuttavia, ha ritenuto non adeguatamente provata la quantificazione dei ricavi, poiché la continuità aziendale non dimostrava automaticamente l'identità dei risultati economici e l'Ufficio non aveva motivato l'attribuzione dei due terzi dei proventi al settore estetico. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto: i ricavi sono stati rideterminati in 23.740 euro per il 2012 e 47.500 euro per il 2013, con sanzioni ridotte al minimo edittale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, DPR 600/1973
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, anche mediante presunzioni semplici.
L'omessa dichiarazione abilita l'Amministrazione finanziaria a ricostruire induttivamente il reddito anche sulla base di elementi esterni alla contabilità, ma la quantificazione deve essere sorretta da elementi concreti e coerenti.
Artt. 38 e 39 DPR 600/1973
Sono le disposizioni richiamate per la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi; nel caso concreto è stato ritenuto applicabile il metodo induttivo previsto dall'articolo 39 in ragione dell'omessa dichiarazione.
Artt. 54 e 55 DPR 633/1972
Sono stati invocati in relazione all'accertamento IVA; la decisione ha confermato in generale la possibilità di ricostruire induttivamente la base imponibile, pur imponendo una quantificazione adeguatamente giustificata.
Art. 25 D.Lgs. 446/1997
Richiamato con riferimento all'accertamento dell'IRAP; la rideterminazione dei ricavi ha comportato la necessità di riformulare proporzionalmente anche la pretesa relativa all'imposta.
Art. 53 Costituzione
Richiamato quale principio di capacità contributiva; la pretesa fiscale deve riflettere una base imponibile effettivamente riferibile al contribuente e non può fondarsi automaticamente sui risultati economici di un diverso soggetto o di una diversa gestione.
Art. 7 Legge 212/2000
L'atto impositivo deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente sotto il profilo formale, ma la quantificazione è stata ridotta per insufficienza degli elementi giustificativi.
Art. 42 DPR 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. La sottoscrizione è stata ritenuta valida perché il funzionario risultava munito di delega motivata, temporalmente efficace e nominativa, oltre che inquadrato nell'area direttiva.
Art. 21-septies Legge 241/1990
La nullità per difetto assoluto di attribuzione non è stata riconosciuta, poiché il sottoscrittore disponeva dei poteri necessari.
Art. 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997
La precedente titolare aveva prestato acquiescenza all'accertamento, ma tale definizione non poteva essere automaticamente trasferita alla nuova titolare senza ulteriori elementi che dimostrassero l'identità dei ricavi.
Art. 3 Legge 689/1981
Richiamato dalla contribuente in tema di responsabilità per le sanzioni; la Commissione ha escluso l'esonero, rilevando che l'affidamento dell'incarico al commercialista non elimina di per sé la responsabilità del contribuente.
Art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992
Richiamato dall'Ufficio per la richiesta di maggiorazione delle spese relative alla fase di mediazione; le spese sono state tuttavia compensate integralmente.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista o intermediario non trasferisce al professionista la responsabilità tributaria principale: il contribuente deve controllare che le dichiarazioni siano state predisposte e trasmesse.
- L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Amministrazione di procedere con accertamento induttivo, anche utilizzando presunzioni e dati provenienti da altre fonti.
- Un accertamento definito da un precedente titolare può costituire un elemento indiziario, ma non può essere applicato automaticamente al successore: occorre dimostrare la continuità sostanziale dell'attività e l'attendibilità della trasposizione dei ricavi.
- Nel trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda, le differenze nella clientela, nella gestione e nella composizione delle attività possono incidere sui ricavi; l'Ufficio deve quindi motivare specificamente eventuali percentuali attribuite ai diversi settori.
- La motivazione dell'avviso deve consentire di comprendere sia l'origine della pretesa sia il criterio di calcolo. Anche quando l'accertamento è legittimo nel metodo, la quantificazione può essere ridotta se non è adeguatamente provata.
- Per contestare la firma di un avviso è necessario verificare concretamente la delega: normalmente devono risultare il delegante, il delegato, la motivazione e il periodo di efficacia.
- La continuità dell'attività economica non equivale automaticamente alla continuità dei ricavi: il passaggio di gestione può giustificare una riduzione o una diversa stima, se supportata dalle circostanze del caso.
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